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ORDINANZA N. 1464 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 178 |
LOCALITÀ piazza Santa Giulia |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 07 |
del
10.04.2006 |
GI/VARIE06/ |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 122 prot. 11 del 13.01.2006, con la
quale veniva istituita l'area pedonale ed i conseguenti provvedimenti
viabili sulla banchina NORD di piazza Santa Giulia, così delimitata:
a)
in via Giulia di Barolo, tratto: piazza Santa Giulia - corso Regina
Margherita
b)
sulla banchina SUD di corso Regina Margherita, tratto: via Buniva - via
Giulia di Barolo
c)
sulla banchina NORD di via Balbo, tratto: via Buniva - piazza Santa
Giulia
d)
sulla banchina NORD di via Balbo, tratto: piazza Santa Giulia - via
Vanchiglia
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.
mecc.200601706/106 del 21.03.2006 recante l'oggetto: "Area mercatale
piazza Santa Giulia - Individuazione spazi sosta pertinenziali";
Vista la segnalazione della
Divisione Servizi Tecnici ed Edilizia per i Servizi Culturali - Sociali,;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
1) in:
l'istituzione
del divieto di sosta, in quanto trattasi di area di pertinenza del mercato,
dalle ore 6.00 alle ore 17.00 nei giorni feriali e dalle 6.00 alle ore 22.00
nei giorni prefestivi, con sosta
consentita negli appositi spazi attrezzati e/o demarcati ai veicoli
degli operatori del mercato, muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal
Settore Attività Economiche e di Servizio;
2) in:
corso Regina Margherita, lato NORD della carreggiata laterale SUD
l'istituzione del divieto di
sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con la fermata
consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico
merci, a partire da m 30.00 circa ad EST
di via Giulia di Barolo e procedendo verso EST per un tratto di m 5.00 circa
con disposizione "in fila" e la revoca contestuale della sosta a
pagamento;
3)
ad integrazione del punto 2) dell'ordinanza n. 122 del 13/01/2006, oltre alle eccezioni
previste al divieto di circolazione veicolare nell'area pedonale, limitatamente
a via Giulia di Barolo, nel tratto compreso tra corso Regina Margherita e
piazza Santa Giulia:
sia consentito, ai veicoli dei fornitori e degli operatori del mercato dei settori alimentare ed ittico il transito e la fermata nei giorni feriali dalle ore 6.00 alle ore 8.30, esclusivamente per le operazioni di carico e scarico;
5) la pubblicità dei su scritti
provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la
rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la
presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia e che l'inosservanza del divieto di fermata di cui sopra comporterà
la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1
lett. B del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 ;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura
dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
(dott.ssa LUISELLA NIGRA)