CITTÀ DI TORINO
n.ro progr.1012T |
LOCALITÀ corso IV Novembre |
data 06.04.2005 |
CIRCOSCRIZIONE N. 9 |
prot.
n. |
PP/Ord.
Varie/O.S.P./Manif.
Pubbl./4novembre |
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista la segnalazione della Guardia di Finanza - Comando Regionale Piemonte;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in corso IV Novembre:
§ sul lato Ovest della carreggiata laterale Est, nel tratto compreso tra
corso Monte Lungo e via Caprera;
§ sul lato Ovest della carreggiata laterale Ovest a partire da via
Caprera procedendo verso Sud per un tratto di m 80 circa;
· l'istituzione del divieto di sosta, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata, fatta eccezione per i veicoli muniti di apposito contrassegno della Guardia di Finanza;
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni ed alle seguenti condizioni:
a) l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d'avviso, da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;
b) sia garantito l'accesso e l'esodo agli autoveicoli diretti e provenienti dai passi carrabili esistenti;
c) ove esistente che non venga occupata l'area riservata alla sosta per le persone disabili;
d) che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare e prevenire danni a persone e cose;
·
la
pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti
in loco;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE
DEL SETTORE ESERCIZIO
(Dott.ssa Luisella NIGRA)