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ORDINANZA N. 1413 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n 177. |
LOCALITÀ strada comunale San Vito di Revigliasco |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 08 |
del
3.04.2006 |
GI/VARIE06/revigliasco |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo
30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione
stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del
regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R.
16.12.1992, n. 495;
Vista
l'ordinanza n. 23 del 17.03.1960, con la quale veniva istituito il divieto di
sosta lungo la strada antica di San Vito Revigliasco, nel tratto compreso tra
il corso Giovanni Lanza e il viale Curreno;
Vista la segnalazione del Corpo di Polizia
Municipale Settore Sicurezza Urbana - Nucleo di Prossimità;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in strada
comunale San Vito Revigliasco
1)
l'istituzione
del divieto di fermata sul lato OVEST della carreggiata, a partire
dall'intersezione con viale Curreno e procedendo verso NORD per un tratto di m
110 circa;
2)
l'istituzione
del divieto di sosta permanente sul lato OVEST, a partire da m 110 circa a NORD
dell'intersezione con viale Curreno, e procedendo verso NORD, fino
all'intersezione con corso Giovanni Lanza;
3)
l'istituzione
della sosta con disposizione "a spina" sul lato EST della strada, negli
appositi spazi attrezzati e/o demarcati , a partire da m 7.00 circa
dall'intersezione con viale Curreno, e procedendo verso NORD, per un tratto di
m 80 circa;
4)
l'istituzione
del divieto di sosta permanente sul lato EST,
a partire dal punto individuato a m 120 circa a NORD dell'intersezione
con viale Curreno, e procedendo verso NORD, fino all'intersezione con corso
Giovanni Lanza;
5)
l'istituzione
del senso unico alternato a vista, con precedenza per i veicoli che percorrono
la via da NORD verso SUD, a partire dal punto individuato a m 110 circa a NORD
dell'intersezione con viale Curreno, e procedendo verso SUD, fino
all'intersezione con il viale stesso;
6)
la
revoca dell'ordinanza n. 23 del 17.03.1960, meglio specificata in premessa;
7)
la
pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali orizzontali e/o verticali e la rimozione della
segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente
ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la
rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura
dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
(dott.ssa LUISELLA NIGRA)