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ORDINANZA N. 1413

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n 177.

LOCALITÀ strada comunale San Vito di Revigliasco

 

CIRCOSCRIZIONE N. 08

del 3.04.2006

GI/VARIE06/revigliasco

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 23 del 17.03.1960, con la quale veniva istituito il divieto di sosta lungo la strada antica di San Vito Revigliasco, nel tratto compreso tra il corso Giovanni Lanza e il viale Curreno;

Vista la segnalazione del Corpo di Polizia Municipale Settore Sicurezza Urbana - Nucleo di Prossimità;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in strada comunale San Vito Revigliasco

1)   l'istituzione del divieto di fermata sul lato OVEST della carreggiata, a partire dall'intersezione con viale Curreno e procedendo verso NORD per un tratto di m 110 circa;

2)   l'istituzione del divieto di sosta permanente sul lato OVEST, a partire da m 110 circa a NORD dell'intersezione con viale Curreno, e procedendo verso NORD, fino all'intersezione con corso Giovanni Lanza;

3)   l'istituzione della sosta con disposizione "a spina" sul lato EST della strada, negli appositi spazi attrezzati e/o demarcati , a partire da m 7.00 circa dall'intersezione con viale Curreno, e procedendo verso NORD, per un tratto di m 80 circa;

4)   l'istituzione del divieto di sosta permanente sul lato EST, a partire dal punto individuato a m 120 circa a NORD dell'intersezione con viale Curreno, e procedendo verso NORD, fino all'intersezione con corso Giovanni Lanza;

5)   l'istituzione del senso unico alternato a vista, con precedenza per i veicoli che percorrono la via da NORD verso SUD, a partire dal punto individuato a m 110 circa a NORD dell'intersezione con viale Curreno, e procedendo verso SUD, fino all'intersezione con il viale stesso;

6)   la revoca dell'ordinanza n. 23 del 17.03.1960, meglio specificata in premessa;

7)   la pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali orizzontali e/o verticali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

(dott.ssa LUISELLA NIGRA)