ORDINANZA N. 1330  

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE ESERCIZIO

n.ro progr. 898 T 

LOCALITÀ corso Maroncelli, via Ventimiglia

data 28.03.2006

CIRCOSCRIZIONE N. 9

prot. n.

PP/Ord. Varie/O.S.P./Manif. Pubbl./maroncelli3

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Vista la segnalazione della Direzione Servizi Civici Settore Servizi Demografici ed Elettorali, relativa alle operazioni riguardanti lo svolgimento delle prossime consultazioni elettorali del 9 - 10 aprile 2006;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in:

§         corso Marroncelli, banchina Nord, tratto: n.c 2 - via Ventimiglia;

 

§         via Ventimiglia, banchina Est, tratto: nn.cc. 227 - 201;

i giorni 08.04.2006, 09.04.2006 e 10.04.2006

·        l'istituzione del divieto di sosta permanente, con la rimozione coatta dei veicoli per ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, con sosta consentita ai veicoli dei dipendenti comunali impegnati nelle operazioni elettorali muniti di apposito contrassegno;

con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni e alle seguenti condizioni:

a)      l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante la posa di idonea segnaletica di avviso da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima della cerimonia;

b)      conservazione e vigilanza della prescritta segnaletica stradale;

c)      sia garantito l'accesso e l'esodo agli autoveicoli diretti e provenienti dai passi carrabili esistenti;

d)      ove esistente che non venga occupata l'area riservata alla sosta dei veicoli delle persone disabili;

·        la pubblicità dei suscritto provvedimento, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ESERCIZIO

(Dott.ssa Luisella NIGRA)


 numero assegnato dall'Albo Pretorio

 numero progressivo Ordinanze Temporanee