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ORDINANZA N. 1272 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 167 |
LOCALITÀ viale Curreno |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 08 |
del 27.03.2006 |
GI/VARIE06/curreno |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la segnalazione della Divisione di Corpo di
Polizia Municipale - Il Comandante;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in viale Curreno
1)
l'istituzione
del divieto di sosta permanente lungo il lato OVEST, a partire dal punto
individuato a m 200 circa a SUD dell'intersezione con via Gatti, e procedendo
verso SUD, fino all'intersezione con strada comunale San Vito di Revigliasco;
2)
l'istituzione
del divieto di sosta permanente lungo il lato EST, a partire dal punto
individuato a m 26 circa a NORD del passo carrabile contrassegnato dal n.c. 73,
e procedendo verso NORD, sino a m 10.00 circa a NORD del passo carrabile contrassegnato
dal n.c. 47;
3)
l'istituzione
del divieto di sosta permanente lungo il lato EST, a partire dal punto
individuato a m 77.00 circa a NORD del passo carrabile contrassegnato dal n.c.
41, e procedendo verso NORD, fino a m 35 circa a SUD del passo carrabile
contrassegnato dal n.c. 21;
4)
la
pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la
rimozione dei veicoli in sosta vietata;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura
dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
(dott.ssa LUISELLA NIGRA)