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ORDINANZA N. 1270 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 165 |
LOCALITÀ via Monastir, via fratelli Garrone |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 10 |
del 27.03.2006 |
GI/VARIE06/via
Garrone |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 42 e 142 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Considerato che il Settore Parcheggi e Suolo ha
realizzato un'area stradale rialzata all'intersezione di via Monastir/via
fratelli Garrone e l'interno 39 di via Fratelli Garrone;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
nell'area d'intersezione di
via Monastir/via fratelli Garrone e l'interno 39 di via fratelli Garrone
1) la realizzazione di un'area stradale rialzata, con funzione di rallentatore di velocità, della lunghezza di m 22.00 circa su via Monastir e m 22.00 circa su via F.lli Garrone, comprese le relative rampette di raccordo, avente le caratteristiche costruttive indicate al comma 6, lettera c) dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada;
2) l'istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h:
in via fratelli Garrone a partire da m 5.00 circa ad EST dell'area rialzata e procedendo verso OVEST per un tratto di m 32 circa;
in via Monastir a partire da m 5.00 circa a NORD dell'area rialzata e procedendo verso SUD verso l'interno 39 di via fratelli Garrone per un tratto di m 32 circa;
3)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica e dell'intersezione stradale
rialzata , in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con
D.P.R. n. 495/1992.
(dott.ssa LUISELLA NIGRA)