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ORDINANZA N. 1269

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 164

LOCALITÀ via Negarville

 

CIRCOSCRIZIONE N. 10

del 27.03.2006

GI/VARIE06/Negarville

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6,7 , 18 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 1765 prot. 258 del 16.05.2005, con la quale sul lato SUD della carreggiata SUD di strada del Drosso, veniva istituito divieto di sosta permanente, con sosta consentita con disposizione "in fila" ai veicoli GTT che effettuano servizio di trasporto pubblico, a partire da m 50 circa ad OVEST del f.m. OVEST di corso Unione Sovietica e procedendo verso OVEST per un tratto di 40 circa, e cioè in corrispondenza del capolinea della linea urbana "63";

Vista la segnalazione della Circoscrizione 10 - Mirafiori Sud;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

A) in via Negarville

l'istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta consentita con disposizione "in fila" ai veicoli GTT che effettuano servizio di trasporto pubblico, sul lato OVEST della via, a partire da m 15.00 circa a NORD del n.c. 14, per un tratto di m 30 circa procedendo verso NORD e cioè in corrispondenza del capolinea della linea urbana "63";

 

B) in strada del Drosso

la revoca dell'ordinanza n. 1765 prot. 258 del 16.05.2005, meglio specificata in premessa;

C)    la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

(dott.ssa LUISELLA NIGRA)