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ORDINANZA N.1252 |
CITTÀ DI TORINO
Prot.
n. 158 h |
LOCALITÀ DI REVOCA: p.za del Monastero 13 |
Del
24.3.06 |
LOCALITÀ DI ISTITUZIONE: p.za del Monastero 13 |
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CIRCOSCRIZIONE N. 4 |
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AP/traslazione/disabile/ad personam/ p.za del
Monastero 13 |
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OGGETTO: Richiesta di spostamento
parcheggio riservato ("ad personam") ad uso disabile. |
Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Visto il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;
Vista l'ordinanza n. 1410 del 25/09/1999 che ha
istituito in p.za p.za del Monastero ,
il divieto di sosta permanente con sosta "a spina" riservata esclusivamente al
veicolo munito di speciale contrassegno n 2111, per un posto auto, sul lato
OVEST della p.za, nei pressi del n.c. 13 ;
Vista
la domanda presentata dal titolare del contrassegno di circolazione per
disabili n. 2111 rilasciato dal
Comune di Torino, volta ad ottenere un parcheggio riservato "ad
personam" nei pressi della propria abitazione sita in Torino, in p.za del
Monastero 13, ai sensi del comma 5 dell'art. 381 del predetto D.P.R. 495/92
Considerata l'opportunità di accogliere la predetta richiesta visto l'esito del sopralluogo degli uffici competenti;
in p.za del Monastero
§ la revoca dell'ordinanza n. 1410 del 25/09/1999, meglio specificata in premessa;
in p.za del Monastero
§
l'istituzione
del divieto di sosta permanente con sosta in fila riservata esclusivamente al
veicolo munito di speciale contrassegno n 2111, per un posto auto, sul lato
OVEST della p.za, nei pressi del n.c. 13;
§ la pubblicità del presente provvedimento, mediante la prescritta segnaletica stradale verticale e orizzontale, così come previsto dagli artt. 120 e 149 del regolamento di esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495), con la rimozione e la cancellatura della segnaletica eventualmente in contrasto;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che avverso il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del Decreto Legislativo n. 285/1992, nel termine di 60 giorni può essere altresì proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE
DEL SETTORE ESERCIZIO
(Dott.sa
Luisella NIGRA)