ORDINANZA N. 1222

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE ESERCIZIO

n.ro progr. 847

LOCALITÀ corso Duca Abruzzi, corso Turati, via Gioberti, via Tirreno, via Genovesi

data 23.03.06

CIRCOSCRIZIONE N. 1 - 3

prot. n. prot. Sett. ESERCIZIO

FB45/B/AEStel/abruzzi12

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Vista la segnalazione della A.E.M. Torino, relativa a lavori posa delle tubazioni del teleriscaldamento;

Considerata l'esigenza di garantire un ordinato svolgimento dei predetti lavori di modo che gli stessi non arrechino pericolo stradale, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione secondo quanto meglio specificato in dispositivo;

ORDINA

A) in:

§         corso Duca Abruzzi, carreggiata laterale Ovest ( compresa banchina) tratto: via Marco Polo - corso Einaudi, dal 31.03.06 al 02.05.06 dalle ore 00.00 alle ore 24.00;

§         corso Turati, carreggiata laterale Ovest tratto: via Genovesi - via Filangeri, dal 03.04.06 al 28.04.06 dalle ore 00.00 alle ore 24.00;

§         via Gioberti, tratto: via Genovesi - corso Sommeiller, dal 03.04.06 al 05.05.06 dalle ore 00.00 alle ore 24.00;

§         via Genovesi, tratto: corso Turati - via San Secondo, dal 27.03.06 al 28.04.06 dalle ore 00.00 alle ore 24.00;

·         l'istituzione del divieto di fermata su ambo i lati;

·         l'istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h;

 

B) in via Tirreno, tratto: corso G. Ferraris - corso Re Umberto, dal 27.03.06 al 28.04.06 dalle ore 00.00 alle ore 24.00

·         l'istituzione del divieto di circolazione veicolare e di sosta, quale momento statico della circolazione, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per i veicoli strumentali utilizzati dagli operatori addetti alle operazioni di cui in premessa, per i veicoli di Soccorso, della Forza Pubblica e, per il solo transito, per i veicoli di coloro che devono raggiungere le proprietà latistanti;

con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni osservando le seguenti modalità:

o       l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d'avviso, integrati con tabella lavori (fig. II 382, art. 30 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495) da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;

o       la chiusura al transito veicolare dovrà avvenire mediante i prescritti segnali stradali, la posa d'elementi ben visibili e la collocazione d'apposita segnaletica di preavviso;

o       che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare l'incolumità pubbblica;

o       sia garantito l'accesso e l'esodo agli autoveicoli diretti e provenienti dai passi carrabili esistenti;

o       ove esistente che non venga occupata l'area riservata alla sosta per le persone disabili;

·         la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, nonché la posa di idonea segnaletica di preavviso ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione dei lavori, a cura e spese dell'impresa che esegue i lavori;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di fermata di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei veicoli;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ESERCIZIO

(Dott.ssa Luisella NIGRA)