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ORDINANZA N. 1139 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 161 |
LOCALITÀ Via MASSENA - Via SAN SECONDO |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 1 |
del 17/03/06 |
SB/VARIE06/massena |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 12, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante
le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione
del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la nota
della Questura di Torino - Commissariato di P.S. "San Secondo";
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
A) in via Massena
l'istituzione
del divieto di sosta permanente, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta
vietata per ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, con sosta riservata
esclusivamente ai veicoli della Polizia di Stato ed in servizio autorizzato
muniti di evidenti contrassegni di riconoscimento, sul lato EST della via, nel
tratto compreso tra via Magellano e il filo sud dell'ingresso carraio
contraddistinto con il n.c. 103, con disposizione "in fila", e la
revoca contestuale della sosta a pagamento;
1) l'istituzione del divieto di
sosta permanente, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata per
ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, con sosta riservata esclusivamente
ai veicoli della Polizia di Stato ed in servizio autorizzato muniti di evidenti
contrassegni di riconoscimento, sul lato ovest della via nel tratto compreso
tra i nn.cc. 104 e 106 prospicienti la sede del Commissariato citato in
premessa;
2) l'istituzione della sosta a
pagamento sul lato ovest della via nel tratto compreso tra via Magellano e via
Vespucci, con le modalità stabilite con l'ordinanza n. 2616 prot. n. 562 del
26.11.1998 e s.m.i., fatta eccezione per il tratto di cui al punto 1);
C) la pubblicità dei suscritti provvedimenti
mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della
segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente
ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
(Dott.ssa Luisella NIGRA)