ORDINANZA N. 1139

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 161

LOCALITÀ Via MASSENA - Via SAN SECONDO

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 17/03/06

SB/VARIE06/massena

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 12, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista la nota della Questura di Torino - Commissariato di P.S. "San Secondo";

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

A) in via Massena

­       l'istituzione del divieto di sosta permanente, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata per ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, con sosta riservata esclusivamente ai veicoli della Polizia di Stato ed in servizio autorizzato muniti di evidenti contrassegni di riconoscimento, sul lato EST della via, nel tratto compreso tra via Magellano e il filo sud dell'ingresso carraio contraddistinto con il n.c. 103, con disposizione "in fila", e la revoca contestuale della sosta a pagamento;

B)           in via San Secondo

1) l'istituzione del divieto di sosta permanente, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata per ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, con sosta riservata esclusivamente ai veicoli della Polizia di Stato ed in servizio autorizzato muniti di evidenti contrassegni di riconoscimento, sul lato ovest della via nel tratto compreso tra i nn.cc. 104 e 106 prospicienti la sede del Commissariato citato in premessa;

 

2) l'istituzione della sosta a pagamento sul lato ovest della via nel tratto compreso tra via Magellano e via Vespucci, con le modalità stabilite con l'ordinanza n. 2616 prot. n. 562 del 26.11.1998 e s.m.i., fatta eccezione per il tratto di cui al punto 1);

C) la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

(Dott.ssa Luisella NIGRA)