|
ORDINANZA N. 1135 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 157 |
LOCALITÀ Piazza BOZZOLO |
|
CIRCOSCRIZIONE
N. 9 |
del 17/03/2006 |
SB/VARIE06/bozzolo |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la
richiesta della Divisione Commercio Settore Attività Economiche e di Servizio;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in piazza Bozzolo
1)
l'istituzione
del divieto di sosta dalle ore 6 alle ore 17 dei giorni feriali, e dalle ore 6
alle ore 23 dei giorni prefestivi, con sosta consentita ai veicoli degli
operatori del mercato muniti di apposito contrassegno rilasciato dal settore
Commercio:
a)
sul
lato sud della carreggiata nord della piazza, all'estremità ovest dell'apposito
varco di banchina, per m 5 circa in direzione est, con disposizione "in fila";
b)
sul
lato est della carreggiata ovest della piazza, all'estremità nord dell'apposito
varco di banchina, per m 5 circa in direzione sud, con disposizione "in fila";
2)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali
trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
(Dott.ssa Luisella NIGRA)