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ORDINANZA N. 1133 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.
155 |
LOCALITÀ Via AUGUSTO BERTA |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 3 |
del
17.03.2006 |
SB/VARIE06/berta |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista
l'ordinanza n. 3746 prot. n. 495 del 5.10.2005 con la quale, tra l'altro, alla
lettera A) in via Augusto Berta era stato istituito il divieto di
sosta permanente sul lato ovest della
via, per un tratto di m 36.80, a partire da m 22 circa a nord dell'intersezione
con via Bobbio e procedendo verso nord; alla lettera B) in via Berta e in
via Don Prinotti nel tratto: via Berta - via Don Orione era stato istituito
il divieto di transito veicolare dalle ore 16.15 alle ore 16.45, fatta
eccezione per i veicoli dei residenti; alla lettera C) in via Don Prinotti
nel tratto: via Don Orione - corso Lione, era stato istituito il
senso unico di circolazione veicolare da ovest verso est; provvedimenti questi
adottati in seguito ai lavori di ampliamento del marciapiede antistante
l'ingresso della scuola Materna ed Elementare "A: Berta";
Vista
la nota dell'Azienda AMIAT S.p.A., con la quale vengono evidenziati i problemi
di transito dei mezzi utilizzati per il servizio di smaltimento rifiuti, per la
difficoltà di svolta verso via Don Prinotti;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
A) in via Berta
- L'istituzione del
divieto di sosta permanente sul lato ovest della via per un tratto di m 15 a
cavallo del n.c. 15;
- L'istituzione del
divieto di transito dalle ore 16.15 alle ore 16.45 dei giorni feriali, fatta
eccezione per i veicoli dei residenti;
- l'istituzione del senso unico alternato a vista con precedenza ai veicoli provenienti da est in direzione ovest;
D) la revoca dell'ordinanza n. 3746 prot. n. 495 del 5.10.2005, meglio specificata in premessa, per la parte istitutiva;
E) la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
(Dott.ssa Luisella NIGRA)