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ORDINANZA N. 1120[DC1] |
CITTÀ DI TORINO
n.ro progr[DC2]. 769 T |
LOCALITÀ corso Siccardi, piazza Solferino |
data 16 03 2006 |
CIRCOSCRIZIONE N. 1 |
prot. n. prot.
Sett. ESERCIZIO |
FB45/B/mobilità/siccardi |
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159[DC3] del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista la richiesta del Dirigente Settore [DC4]Mobilità a seguito segnalazione pervenuta dalla GTT S.p.A. per la ricollocazione capolinea 5 - 5/;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
a far tempo dalla data del presente
provvedimento e sino a cessate esigenze
A) in corso Siccardi
·
l'istituzione
di area riservata al capolinea delle linee 5, 5/, 67 sul lato Ovest della
carreggiata Ovest a partire dall'intersezione con piazza Albarello per m 115 in
direzione Sud;
B) in piazza Solferino
·
l'istituzione
di area riservata al capolinea della linea 14
sul lato Ovest della carreggiata perimetrale Ovest nel tratto compreso
tra via Meucci e via Bertolotti;
·
l'istituzione
della sosta a pagamento con disposizione a "spina" sul lato Est della
carreggiata perimetrale Est nel tratto compreso tra via Alfieri e via Lascaris
con le modalità stabilite dall'ordinanza n. 432 prot 399 del 23.03.95 e s.m.i.;
· la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, nonché la posa d'idonea segnaletica di preavviso ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente fino a cessate esigenze;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE
DEL SETTORE ESERCIZIO
(Dott.ssa Luisella NIGRA)