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ORDINANZA N. 1079 |
CITTÀ DI TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E
MOBILITÀ
SETTORE ESERCIZIO
n.ro progr. 728 T |
LOCALITÀ via Rubiana, corso Francia, via Trana |
data 15.03.06 |
CIRCOSCRIZIONE N. 3 |
prot. n. prot. Sett. ESERCIZIO |
FB45/B/AEStel/rubiana |
IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista la segnalazione della A.E.M. Torino, relativa a lavori posa delle tubazioni del teleriscaldamento;
Considerata l'esigenza di garantire un ordinato svolgimento dei predetti lavori di modo che gli stessi non arrechino pericolo stradale, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione secondo quanto meglio specificato in dispositivo;
ORDINA
A) in:
·
Corso Francia, carreggiata laterale Sud tratto:
nn.cc. 175 - 179, a far tempo dalla data del presente provvedimento e sino al
15.04.06 dalle ore 00.00 alle ore 24.00;
·
Via Rubiana, tratto: corso Francia - n.c. 3, a far
tempo dalla data del presente provvedimento e sino al 31.05.06 dalle ore 00.00
alle ore 24.00;
· l'istituzione del divieto di fermata su ambo i lati;
· l'istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h;
B) in corso Francia, semicarreggiata
centrale Sud tratto: via Rubiana - n.c. 169,
a far tempo dalla data del presente provvedimento e sino al 31.05.06
· l'istituzione del divieto di circolazione veicolare e di sosta, quale momento statico della circolazione, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per i veicoli strumentali utilizzati dagli operatori addetti alle operazioni di cui in premessa;
C) in corso Francia,
semicarreggiata centrale Nord tratto: via Rubiana - n.c. 169, a far tempo dalla data del presente
provvedimento e sino al 31.05.06
· l'istituzione del doppio senso di circolazione veicolare;
· l'istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h;
D) in corso Francia, carreggiata
laterale Sud tratto: n.c. 79 - via Bruino, a far tempo dalla data del presente
provvedimento e sino al 30.04.06
·
l'istituzione del divieto di circolazione veicolare e
di sosta, quale momento statico della circolazione, con la rimozione coatta dei
veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto
Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni e
integrazioni, fatta eccezione per i veicoli strumentali utilizzati dagli
operatori addetti alle operazioni di cui in premessa, per i veicoli di Soccorso, della Forza Pubblica e, per il solo
transito, per i veicoli di coloro che devono raggiungere le proprietà latistanti;
E) in via Trana, tratto: corso
Francia - via Sangano, a far tempo dalla data del presente provvedimento e sino
al 30.04.06, dalle ore 00.00 alle ore 24.00
·
l'istituzione del divieto di circolazione veicolare e
di sosta, quale momento statico della circolazione, con la rimozione coatta dei
veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto
Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni e
integrazioni, fatta eccezione per i veicoli strumentali utilizzati dagli
operatori addetti alle operazioni di cui in premessa, per i veicoli di
Soccorso, della Forza Pubblica e, per il solo transito, per i veicoli di coloro
che devono raggiungere le proprietà latistanti;
F) in corso
Francia, semicarreggiata centrale Nord, tratto: via Rubiana - n.c. 169, dal
31.05.06 al 18.06.06
· l'istituzione del divieto di circolazione veicolare e di sosta, quale momento statico della circolazione, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per i veicoli strumentali utilizzati dagli operatori addetti alle operazioni di cui in premessa;
G) in corso Francia, semicarreggiata centrale
Sud, tratto: via Rubiana - n.c. 169, dal 31.05.06 al 18.06.06
· l'istituzione del doppio senso di circolazione veicolare;
· l'istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h;
H) in corso Francia, carreggiata
laterale Nord, tratto: via Borgosesia - n.c. 169, dal 18.06.06 al 16.07.06
·
l'istituzione del divieto di circolazione veicolare e
di sosta, quale momento statico della circolazione, con la rimozione coatta dei
veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto
Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni e
integrazioni, fatta eccezione per i veicoli strumentali utilizzati dagli
operatori addetti alle operazioni di cui in premessa, per i veicoli di
Soccorso, della Forza Pubblica e, per il solo transito, per i veicoli di coloro
che devono raggiungere le proprietà latistanti;
·
l'istituzione dell'obbligo di fermarsi e dare
precedenza (STOP) nel varco di collegamento tra la carreggiata laterale Nord
e quella centrale di corso Francia in corrispondenza del n.c. 169;
I) in corso Francia,
semicarreggiata centrale Sud, tratto: via Bruino - n.c. 79, dal 03.04.06 al
03.06.06
· l'istituzione del divieto di circolazione veicolare e di sosta, quale momento statico della circolazione, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per i veicoli strumentali utilizzati dagli operatori addetti alle operazioni di cui in premessa;
L) in corso
Francia, semicarreggiata centrale Nord, tratto: via Bruino - n.c. 79, dal
03.04.06 al 03.06.06
· l'istituzione del doppio senso di circolazione veicolare;
· l'istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h;
M) in corso
Francia, semicarreggiata centrale Nord, tratto: via Bruino - n.c. 79, dal
04.06.06 al 04.07.06
· l'istituzione del divieto di circolazione veicolare e di sosta, quale momento statico della circolazione, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per i veicoli strumentali utilizzati dagli operatori addetti alle operazioni di cui in premessa;
N) in corso Francia,
semicarreggiata centrale Sud, tratto: via Bruino - n.c. 79, dal 04.06.06 al
04.07.06
· l'istituzione del doppio senso di circolazione veicolare;
·
l'istituzione del limite massimo di velocità di 30
Km/h;
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni osservando le seguenti modalità:
o l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d'avviso, integrati con tabella lavori (fig. II 382, art. 30 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495) da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;
o la chiusura al transito veicolare dovrà avvenire mediante i prescritti segnali stradali, la posa d'elementi ben visibili e la collocazione d'apposita segnaletica di preavviso;
o che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare l'incolumità pubbblica;
o sia garantito l'accesso e l'esodo agli autoveicoli diretti e provenienti dai passi carrabili esistenti;
o ove esistente che non venga occupata l'area riservata alla sosta per le persone disabili;
· la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, nonché la posa di idonea segnaletica di preavviso ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione dei lavori, a cura e spese dell'impresa che esegue i lavori;
AVVERTE
che la
presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in
materia;
che
avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere
entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per
il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del
30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da
chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla
natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n.
495/1992.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE ESERCIZIO
(Dott.ssa Luisella NIGRA)