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ORDINANZA N. 1073 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 150 |
LOCALITÀ Corso REGINA MARGHERITA |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 1 |
del 15/03/2006 |
SB/VARIE06/regina |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 4703 prot. n. 612 del 06.12.2005 con la quale, tra l'altro, sono stati assunti i seguenti provvedimenti:
Vista la nota della Scuola Materna "Vittorio Emanuele II" con sede in corso Regina Margherita 107;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in corso Regina Margherita
1)
l'istituzione
del divieto di sosta dalle ore 7.30 alle ore 18.00 dei giorni feriali, con la
fermata consentita esclusivamente per effettuare la salita e la discesa dei
bambini, sul lato sud della carreggiata laterale sud, per un tratto di m 12
circa, a partire da m 15 circa ad est del f.m. est dell'intersezione con via XX
Settembre e procedendo verso est, con disposizione "in fila";
2)
l'istituzione
della sosta a pagamento sul lato sud della carreggiata laterale sud del corso,
per un tratto di m 10 circa a partire da m 5 ad est dell'intersezione con via
xx Settembre e procedendo verso est, con disposizione "in fila", con
le modalità stabilite dall'ordinanza n. 432, prot. n. 399 del 23.3.1995 e
successive modificazioni e integrazioni;
3)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
(Dott.ssa Luisella NIGRA)