ORDINANZA N. 1034  

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

 

SETTORE ESERCIZIO

n.ro progr. 689T 

LOCALITÀ corso Massimo d'Azeglio

data 10.03.2006

CIRCOSCRIZIONE N. 8

prot

PP/Ord. Varie/O.S.P./Manif. Pubbl./dazeglio7

 

 

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159  del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Vista l'ordinanza n. 967 prot. n. 634T del 07.03.2006 con la quale sono stati istituiti alcuni provvedimenti di viabilità in occasione dell'evento Paralimpico relativo al sito "Torino Esposizione";

 

Considerato che nella suddetta ordinanza sono stati riscontrati alcuni errori materiali;

 

Ritenuta pertanto la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di revocare l'ordinanza n. 967 prot. n. 634T del 07.03.2006 come meglio specificato in dispositivo

ORDINA

 

la revoca dei punti G e H dell'ordinanza n. 967 prot. n. 634T del 07.03.2006

 

a far tempo dalla data del presente provvedimento fino a cessate esigenze

 

·        la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, nonché la posa d'idonea segnaletica di preavviso ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente fino a cessate esigenze;

 

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ESERCIZIO

(Dott.ssa Luisella NIGRA)


 numero assegnato dall'Albo Pretorio

 numero progressivo Ordinanze Temporanee

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