ORDINANZA N.997

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE ESERCIZIO

n.ro progr. 658 T

LOCALITÀ: piazza Solferino ecc..

data 09.03.06

CIRCOSCRIZIONE N. 1

prot. n. III 2.1

FB45/B/olimpiade/solferino17

Ogg: prot..

 

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6,7 e 159 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

Vista la delibera della Giunta Comunale n. mecc 2005 09893/015 del 01 12 2005 recante l'oggetto: " Torino 2006 - XX giochi olimpici invernali - Villaggio degli Sponsor in piazza Solferino";

Vista la segnalazione di proroga del Settore Olimpiade e Grandi Eventi, relativa alla realizzazione del Villaggio degli Sponsor;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

dal 10.03.06 e sino a cessate esigenze

in piazza Solferino nel tratto compreso tra l'asse di via Cernaia /via Santa Teresa(escluso) e l'asse di via Arcivescovado/via Gandolfo (escluso)

·         l'istituzione del divieto di circolazione veicolare e di sosta, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata, fatta eccezione per i veicoli muniti di "pass"rilasciato dal Settore Olimpiadi della Città, per i veicoli di Soccorso, della Forza Pubblica e, per il solo transito, per i veicoli di coloro che devono raggiungere le proprietà latistanti ;

 

con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni ed alle seguenti condizioni:

·         l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli di avviso, da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;

·         la chiusura al transito veicolare dovrà avvenire mediante i prescritti segnali stradali, la posa di elementi ben visibili e la collocazione di apposita segnaletica di preavviso;

·         sia garantito l'accesso e l'esodo agli autoveicoli diretti e provenienti dai passi carrai esistenti;

·         che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare e prevenire danni a persone e cose ;

·         la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

Dott.ssa Luisella NIGRA