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ORDINANZA N. 964 |
CITTÀ DI
TORINO
DIVISIONE
INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
SETTORE ESERCIZIO
n.ro progr.631 T |
LOCALITÀ:
via Porta Palatina ecc. |
data 06 03 2006 |
CIRCOSCRIZIONE N.1 |
prot. n.
III.2.2 |
AM22/morabito/2006/steccati/palatina |
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 [DC1] del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista la richiesta d'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico con steccato o ponteggio presentata dal Settore Tecnico Riqualificazione ;
Considerata l'esigenza di
garantire un ordinato svolgimento dei predetti lavori di modo che gli stessi
non arrechino pericolo stradale, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione
medesima secondo quanto meglio specificato in dispositivo;
sino al 03.05.2006
a far tempo dalla data del presente provvedimento
A) in:
via Porta Palatina, tratto : via della Basilica - piazza Cesare
Augusto;
piazza Cesare Augusto;
·
l'istituzione
del divieto di circolazione veicolare e di sosta, quale momento statico della
circolazione, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata , fatta
eccezione per i veicoli strumentali utilizzati dagli operatori addetti alle operazioni
di cui in premessa, per i veicoli di Soccorso, della Forza Pubblica e, per il
solo transito, per i veicoli di coloro che devono raggiungere le proprietà
latistanti;
B) in via Egidi sul lato EST per m 20 in corrispondenza delle intersezioni con via della Basilica e piazza Cesare Augusto
· l'istituzione del divieto di fermata;
con la precisazione che
l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle
necessarie autorizzazioni osservando le seguenti modalità:
- l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli di avviso, da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento; l
-
la
chiusura al transito veicolare dovrà avvenire mediante i prescritti segnali
stradali, la posa di elementi ben visibili e la collocazione di apposita
segnaletica di preavviso;
·
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in
contrasto, nonchè la posa di idonea segnaletica di preavviso ed il ripristino
della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione dei lavori, a cura e
spese dell'Impresa che esegue i lavori;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE
DEL SETTORE ESERCIZIO
Dott.ssa Luisella NIGRA
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