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ORDINANZA N. |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. |
LOCALITÀ corso Cincinnato |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 5 |
del |
LB/VARIE06/cincinnato |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 42, 142, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285
riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione
del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la segnalazione della
Divisione Servizi Tecnici ed Edilizia per i Servizi Culturali - Sociali -
Commerciali, Settore Infrastrutture per il Commercio;
Visti gli elaborati
progettuali redatti dal Settore Mobilità;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in corso Cincinnato
1)
l'istituzione
del limite massimo di velocità di 30 km/h, nel tratto: corso Toscana - corso
Molise;
2)
la
posa in opera di sistemi di rallentamento della velocità ad effetto ottico,
realizzati mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche
rifrangenti, come indicato al comma 2 dell'art. 179 del regolamento di
esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada:
sulla carreggiata NORD
a m 14.00 circa ad EST del
n.c. 121,
a m 79.00 circa ad EST del
n.c. 121,
immediatamente ad EST del
n.c. 159,
a m 50.00 circa ad EST del
n.c. 159,
sulla carreggiata SUD
a m 14.00 circa ad OVEST del
n.c. 116,
a m 5.00 circa ad EST del
n.c. 124,
immediatamente ad EST del
n.c. 152,
immediatamente ad OVEST del
n.c. 164;
3)
la
posa in opera di n. quattro dossi artificiali aventi le caratteristiche
costruttive indicate nel comma 6, lettera b), dell'art. 179 del regolamento di
esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, e precisamente:
sulla carreggiata NORD
immediatamente
ad OVEST del n.c. 159,
a
m 40.00 circa ad EST del n.c. 159,
sulla carreggiata SUD
a
m 5.00 circa ad OVEST del n.c. 154,
a
m 5.00 circa ad OVEST del n.c. 166;
4)
la
realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati con funzione di rallentatori
di velocità aventi le caratteristiche costruttive indicate nel comma 6, lettera
c), dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
Codice della Strada, sulle carreggiate NORD e SUD del corso e sulla
carreggiata interna del parcheggio:
immediatamente
ad OVEST del n.c. 121,
a
m 23.00 circa ad EST del n.c. 124;
5)
la
revoca:
dell'ordinanza
n. 1294 prot. n. 267 del 13/04/2001 limitatamente alla disposizione della sosta
"a spina", in corso Cincinnato, sul lato Ovest della carreggiata Ovest nel
tratto compreso tra via Val della Torre e corso Toscana;
dell'ordinanza
n. 3640 prot. n. 732 del 19/10/2001 che, in corso Cincinnato, istituiva il
limite di velocità di 30 km/h per un tratto di m 150 circa, a partire da varco
di collegamento tra via Pianezza ed il corso medesimo e procedendo verso Est, e
disponeva la posa in opera di n. 3 dossi artificiali e di sistemi di
rallentamento della velocità ad effetto ottico nello stesso tratto;
dell'ordinanza
n. 1713, prot. n. 238 del 19/04/04 che istituiva, in corso Cincinnato, il divieto
di sosta permanente, con sosta riservata alla biciclette, ciclomotori e
motocicli nelle apposite rastrelliere, per un tratto di m 5.00 circa, sul lato
Est della carreggiata Est in prossimità di via Val della Torre e sul lato Ovest
della carreggiata Ovest, in prossimità di corso Toscana;
dell'ordinanza
n. 1808 prot. n. 265 del 26/04/04 che istituiva, in corso Cincinnato, la
riserva di sosta di n. 4 posti auto per i veicoli muniti di speciale
contrassegno rilasciato alle persone motulese o non vedenti, di cui n. 2 in
prossimità di corso Toscana, e n. 2 in prossimità di via Val della Torre;
6)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, e dei sistemi di rallentamento della velocità,
in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con
D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO
(Dott.ssa Luisella NIGRA)