|
ORDINANZA N. 941 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.
133 |
LOCALITÀ via Bagetti, via Talucchi |
|
CIRCOSCRIZIONE
N. 4 |
del 6.03.2006 |
LB/VARIE06/talucchi |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 482
prot. n. 455 del 12.04.94 con la quale veniva istituito e successivamente confermato
in data 24.11.2000 con ordinanza n. 3768 prot. n. 644 punto D3) e ordinanza n.
3769 prot. n. 645 punto O3), il divieto di sosta permanente con rimozione
coatta dei veicoli, con sosta riservata ai veicoli in dotazione all'A.N.A.S.:
a) sul lato Ovest di via Bagetti per un tratto di m 10 partendo da m 3 a Sud
del f.m. Sud di via Talucchi, b) sul lato Sud di via Talucchi per un tratto di
m 9 partendo da m 3 a Ovest del f.m. Ovest di via Bagetti;
Vista la comunicazione
dell'ANAS S.p.A., Compartimento della viabilità per il Piemonte;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
1)
l'istituzione
della sosta a pagamento, con le modalità stabilite dall'ordinanza n. 2429 prot.
n. 424 del 01.08.2000:
a)
sul
lato OVEST di via Bagetti per un tratto di m 10.00 circa, partendo da m
3.00 circa a SUD del f.m. SUD di via Talucchi,
b)
sul
lato SUD di via Talucchi per un tratto di m 9.00 circa partendo da m
3.00 circa a OVEST del f.m. OVEST di via Bagetti;
2)
la
revoca dell'ordinanza n. 482 prot. n. 455 del 12.04.94, del punto D3)
dell'ordinanza n. 3768 prot. n. 644 e del punto O3) dell'ordinanza n. 3769
prot. n. 645, entrambe del 24.11.2000, meglio descritte in premessa;
3)
pubblicità dei suscritti provvedimenti
mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della
segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente
ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO
(Dott.ssa Luisella NIGRA)