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ORDINANZA N. 941

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 133

LOCALITÀ via Bagetti, via Talucchi

 

CIRCOSCRIZIONE N. 4

del 6.03.2006

LB/VARIE06/talucchi

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 482 prot. n. 455 del 12.04.94 con la quale veniva istituito e successivamente confermato in data 24.11.2000 con ordinanza n. 3768 prot. n. 644 punto D3) e ordinanza n. 3769 prot. n. 645 punto O3), il divieto di sosta permanente con rimozione coatta dei veicoli, con sosta riservata ai veicoli in dotazione all'A.N.A.S.: a) sul lato Ovest di via Bagetti per un tratto di m 10 partendo da m 3 a Sud del f.m. Sud di via Talucchi, b) sul lato Sud di via Talucchi per un tratto di m 9 partendo da m 3 a Ovest del f.m. Ovest di via Bagetti;

Vista la comunicazione dell'ANAS S.p.A., Compartimento della viabilità per il Piemonte;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

1)   l'istituzione della sosta a pagamento, con le modalità stabilite dall'ordinanza n. 2429 prot. n. 424 del 01.08.2000:

a)    sul lato OVEST di via Bagetti per un tratto di m 10.00 circa, partendo da m 3.00 circa a SUD del f.m. SUD di via Talucchi,

b)   sul lato SUD di via Talucchi per un tratto di m 9.00 circa partendo da m 3.00 circa a OVEST del f.m. OVEST di via Bagetti;

2)   la revoca dell'ordinanza n. 482 prot. n. 455 del 12.04.94, del punto D3) dell'ordinanza n. 3768 prot. n. 644 e del punto O3) dell'ordinanza n. 3769 prot. n. 645, entrambe del 24.11.2000, meglio descritte in premessa;

3)   pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

(Dott.ssa Luisella NIGRA)