Prot. n. D06SCS10003/9.3.3. Ordinanza n. 922

CITTĄ DI TORINO
Divisione Commercio
Settore Regolamentazione - Sanzioni - Contenzioso - Sanitą
Ufficio Auto Pubbliche

IL SINDACO

Visto l’approssimarsi delle Paralimpiadi che avranno inizio il 10 marzo 2006;

Considerato che il Comitato Organizzatore dell’evento ha predisposto appositi adesivi rappresentanti il logo e ha richiesto ai delegati sindacali di categoria la disponibilità ad apporre sulle autovetture l’adesivo suddetto;

Tenuto conto che i rappresentanti sindacali in data 8 febbraio 2006 hanno manifestato unanime consenso all’iniziativa proposta;

Considerata la particolare natura dell’evento e il coinvolgimento diretto dei tassisti che saranno nominati “amici” delle Paralimpiadi;

Visto l’art. 28 del Regolamento per la gestione unificata del servizio pubblico taxi nell’area metropolitana torinese;

Visto l’art. 7 del D.lvo 30 aprile 1992, n. 285 – Nuovo Codice della Strada;

Visto il D.lgs 18.8.2000 n. 267

Visto l’art. 4 del D.lgs n. 165 del 30.3.2001

DISPONE

Che i tassisti sino al termine delle Paralimpiadi (19 marzo 2006) dovranno apporre gli adesivi rappresentati il logo dell’evento paralimpico evitando l’utilizzo dei vetri delle autovetture.

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.

Torino, 3.3.2006
p. il Sindaco
L’Assessore
Elda TESSORE


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