ORDINANZA N. 881

 

CITTA' DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

SETTORE ESERCIZIO

 

Prot. n. 563 T

LOCALITA': area mercatale Palestro

Del 01.03.2006

CIRCOSCRIZIONE N. 3

 

SC/23/A/circolazione/palestro

 

 

IL DIRIGENTE

 

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

 

Visti gli artt. 5, 6,7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

 

Considerato che i rappresentanti degli operatori del mercato di c.so Palestro hanno espresso la volontà di svolgere regolarmente l'attività di vendita anche nelle giornata domenicale del 05.03.2006;

 

Vista la nota del Dirigente della Divisione Commercio, Settore Attività Economiche e di Servizio, Comparto Commercio su Aree Pubbliche del 27.02.2006 prot. 9234 con cui dispone la deroga all'obbligo di chiusura festiva del mercato di c.so Palestro nella giornata di domenica 5 marzo 2006;

 

Vista l'ordinanza n. 415 del 02.02.2006 della Divisione Commercio Settore Attività Economiche e di Servizio;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

 

ORDINA

 

il giorno 05.03.2006

 

nella seguente area mercatale aperta alla circolazione veicolare:

 

c.so Palestro, tratto: via Cernaia - via Garibaldi

 

 

·        l'applicazione dei provvedimenti viabili normalmente in vigore il giorno prefestivo, ossia dalle ore 06.00 alle ore 22.30;

 

 

·        la pubblicità del suscritto provvedimento mediante l'affissione in loco della copia della presente ordinanza e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti;

 

AVVERTE

 

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi

 

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

 

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

 

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

 

IL DIRIGENTE

SETTORE ESERCIZIO

 

Dott.ssa Luisella NIGRA