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ORDINANZA
N. 881 |
CITTA' DI
TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
SETTORE
ESERCIZIO
Prot.
n. 563 T |
LOCALITA':
area mercatale Palestro |
Del 01.03.2006 |
CIRCOSCRIZIONE
N. 3 |
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SC/23/A/circolazione/palestro |
Visto l'art. 107 del Testo Unico
sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del
18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Visti
gli artt. 5, 6,7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285
riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione
del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
Considerato che i rappresentanti degli operatori del
mercato di c.so Palestro hanno espresso la volontà di svolgere regolarmente
l'attività di vendita anche nelle giornata domenicale del 05.03.2006;
Vista la nota del Dirigente della Divisione
Commercio, Settore Attività Economiche e di Servizio, Comparto Commercio su
Aree Pubbliche del 27.02.2006 prot.
9234 con cui dispone la deroga all'obbligo di chiusura festiva del mercato di
c.so Palestro nella giornata di domenica 5 marzo 2006;
Vista l'ordinanza n. 415 del 02.02.2006 della Divisione Commercio Settore Attività Economiche e di Servizio;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la
circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in
dispositivo;
il giorno 05.03.2006
nella seguente area
mercatale aperta alla circolazione veicolare:
c.so
Palestro, tratto: via Cernaia - via Garibaldi
·
l'applicazione dei provvedimenti viabili normalmente in
vigore il giorno prefestivo, ossia
dalle ore 06.00 alle ore 22.30;
·
la
pubblicità del suscritto provvedimento mediante l'affissione in loco della
copia della presente ordinanza e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di
Polizia presenti;
che la
presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà
a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente
ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.
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IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO |
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Dott.ssa Luisella NIGRA |