CITTÀ DI TORINO
Prot.
n. 131 H[DC2] |
LOCALITÀ: via Baltea, 10 |
del
1.3.06 |
CIRCOSCRIZIONE: 6 |
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AP/revoca/disabile/ad personam/ Baltea, 10 |
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OGGETTO: Revoca parcheggio
riservato ("ad personam") ad uso disabile. |
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Visto il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;
Vista l'ordinanza n. 760 del 06/03/2001 che ha istituito in via Baltea , il divieto di sosta
permanente con sosta in fila riservata esclusivamente al veicolo munito di
speciale contrassegno n. 4725 rilasciato al titolare sul lato sud della via per
un posto auto, in prossimità del nc. 10;
Tenuto conto che il titolare del parcheggio di cui sopra risulta aver
trasferito la propria residenza;
in via Baltea
§ la revoca dell'ordinanza n. 760 del 06/03/2001, meglio specificata in premessa;
§ la pubblicità del presente provvedimento, mediante la rimozione e la cancellatura della segnaletica;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che avverso il provvedimento è ammesso il ricorso, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, ovvero entro 120 giorni, sempre dalla sua pubblicazione al .Presidente della Repubblica.
IL DIRIGENTE
DEL SETTORE ESERCIZIO
(Dott.sa
Luisella NIGRA)