ORDINANZA N. 1197
CITTA' DI TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
SETTORE ESERCIZIO
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Prot. 822 t III.2.8 LOCALITA' via
Monteu da Po
CIRCOSCRIZIONE N. 7
Del 23.3.06 pr/dissuasori/monteu
IL DIRIGENTE
Considerato
che di fronte allo stabile sito in via Monteu da Po 9/11 le automobili sostano
disordinatamente talvolta invadendo anche i marciapiedi, nonostante la
vigilanza esercitata dal Corpo di Polizia Municipale, per cui ne deriva un notevole intralcio per il normale flusso
pedonale;
Visto il parere in merito espresso dai competenti
uffici comunali;
Visti gli artt. 5, 6, 7, 42, 157 e 158 del Decreto
Legislativo 30.04.1992 n. 285 inerente le norme sulla disciplina della
circolazione stradale, e successive integrazioni nonchè l'art. 180 del
Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada
approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli
Enti Locali adottato con Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 ed in
particolare il comma 5;
Vista la segnalazione a mezzo della quale il SIG.
FERRERO MARIO in qualità di unico proprietario dell'immobile, oltre ad
evidenziare la situazione di cui sopra fanno presente che dalla stessa deriva
danno e pericolo e pertanto propongono di ovviare all'inconveniente mediante la
collocazione di n. 1 dissuasore di sosta nella via succitata;
Atteso pertanto che è opportuno per motivi di
pubblico interesse installare i dissuasori antistanti lo stabile
suindicato atti ad impedire
materialmente la sosta abusiva dei veicoli, con indubbi vantaggi per un più
continuo e scorrevole flusso pedonale;
ORDINA
al SIG. FERRERO MARIO, in qualità di unico proprietario dell'immobile, la collocazione di n. 1 dissuasore di sosta sul marciapiede in via Monteu da Po 9/11, tipo "Città di Torino" entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, conforme alla normativa di cui all'art. 180 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.
La posa in opera di detti dissuasori e la relativa manutenzione devono essere eseguite a cura e spese del richiedente che ne ha fatta esplicita richiesta.
Su ogni dissuasore dovrà essere applicata una piastina indicante il nominativo del richiedente ed il numero della presente ordinanza. Inoltre i paletti dissuasori devono essere segnalati da dispositivo catarifrangente e da segnaletica orizzontale.
Prima dell'inizio dei lavori dovranno essere presi contatti con il Settore Mobilità e con il Settore Parcheggi e Suolo al fine di localizzare l'esatta posizione dei manufatti nonché la rispondenza alla prescritta tipologia degli stessi.
Eventuali
manomissioni del suolo pubblico saranno ripristinate a cura del Civico Ufficio
Tecnico e le relative spese saranno poste a carico del richiedente.
Qualora la collocazione dei manufatti comporti la manomissione di
pavimentazioni lapidee, dovrà essere preventivamente avvisato il Magazzino del
Settore Parcheggi e Suolo (tel.
011/851159 011/4434580).
Il
richiedente sarà ritenuto responsabile di eventuali danni a persone e cose che
si dovessero verificare per inosservanza delle condizioni poste per la messa in
opera dei dissuasori e/o delle normali regole di buona conservazione degli
stessi.
Fatti salvi i diritti di terzi la presente ordinanza è revocabile in qualsiasi momento per motivi di interesse pubblico.
AVVERTE
·
che la presente
ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
·
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
·
che avverso la
presente ordinanza, è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione, al
Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, e che nello stesso termine
si può altresì ricorrere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai
sensi dell'art. 37, comma 3 del D. Lg. 30.4.1992 n. 285.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ESERCIZIO
(D.ssa Luisella NIGRA)
pr/documenti/ordinanze