ORDINANZA N. 1197

 

CITTA' DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

SETTORE ESERCIZIO

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Prot. 822 t III.2.8 LOCALITA' via Monteu da Po

CIRCOSCRIZIONE N. 7

Del 23.3.06 pr/dissuasori/monteu

 

 

IL DIRIGENTE

 

 

Considerato che di fronte allo stabile sito in via Monteu da Po 9/11 le automobili sostano disordinatamente talvolta invadendo anche i marciapiedi, nonostante la vigilanza esercitata dal Corpo di Polizia Municipale, per cui ne deriva un notevole intralcio per il normale flusso pedonale;

 

Visto il parere in merito espresso dai competenti uffici comunali;

 

Visti gli artt. 5, 6, 7, 42, 157 e 158 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 inerente le norme sulla disciplina della circolazione stradale, e successive integrazioni nonchè l'art. 180 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

 

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

 

Vista la segnalazione a mezzo della quale il SIG. FERRERO MARIO in qualità di unico proprietario dell'immobile, oltre ad evidenziare la situazione di cui sopra fanno presente che dalla stessa deriva danno e pericolo e pertanto propongono di ovviare all'inconveniente mediante la collocazione di n. 1 dissuasore di sosta nella via succitata;

 

Atteso pertanto che è opportuno per motivi di pubblico interesse installare i dissuasori antistanti lo stabile suindicato atti ad impedire materialmente la sosta abusiva dei veicoli, con indubbi vantaggi per un più continuo e scorrevole flusso pedonale;

 

 

ORDINA

 

al SIG. FERRERO MARIO, in qualità di unico proprietario dell'immobile, la collocazione di n. 1 dissuasore di sosta sul marciapiede in via Monteu da Po 9/11, tipo "Città di Torino" entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, conforme alla normativa di cui all'art. 180 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

 

 

 

 

 

 

La posa in opera di detti dissuasori e la relativa manutenzione devono essere eseguite a cura e spese del richiedente che ne ha fatta esplicita richiesta.

Su ogni dissuasore dovrà essere applicata una piastina indicante il nominativo del richiedente ed il numero della presente ordinanza. Inoltre i paletti dissuasori devono essere segnalati da dispositivo catarifrangente e da segnaletica orizzontale.

Prima dell'inizio dei lavori dovranno essere presi contatti con il Settore Mobilità e con il Settore Parcheggi e Suolo al fine di localizzare l'esatta posizione dei manufatti nonché la rispondenza alla prescritta tipologia degli stessi.

Eventuali manomissioni del suolo pubblico saranno ripristinate a cura del Civico Ufficio Tecnico e le relative spese saranno poste a carico del richiedente.

Qualora la collocazione dei manufatti comporti la manomissione di pavimentazioni lapidee, dovrà essere preventivamente avvisato il Magazzino del Settore Parcheggi e Suolo (tel. 011/851159 011/4434580).

Il richiedente sarà ritenuto responsabile di eventuali danni a persone e cose che si dovessero verificare per inosservanza delle condizioni poste per la messa in opera dei dissuasori e/o delle normali regole di buona conservazione degli stessi.

Fatti salvi i diritti di terzi la presente ordinanza è revocabile in qualsiasi momento per motivi di interesse pubblico.

 

AVVERTE

 

·      che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

 

·      che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

 

·      che avverso la presente ordinanza, è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, e che nello stesso termine si può altresì ricorrere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 37, comma 3 del D. Lg. 30.4.1992 n. 285.

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ESERCIZIO

(D.ssa Luisella NIGRA)

 

 

 

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