ORDINANZA N. 787 [DC1] 

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE ESERCIZIO

n.ro progr[DC2]. 502T 

LOCALITÀ largo Saluzzo, via Pellico

data 23.02.2006

CIRCOSCRIZIONE N. 8

prot. n. T06-007-00016

PP/Ord. Varie/O.S.P./Manif. Pubbl./saluzzo4

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 [DC3] del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Vista la segnalazione del Servizio Centrale Comunicazione, Olimpiadi e Promozione della Città, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico per lo svolgimento della manifestazione denominata Notte bianca Olimpica;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

 

A)    in:

 

1.      via Pellico, per un tratto di m 15 a Ovest e a Est di via S.Anselmo, il giorno 25.02.2006 dalle ore 00.00 alle ore 24.00;

2.      via S. Anselmo, per un tratto di m. 15 a Nord e a Sud di via Pellico, il giorno 25.02.2006 dalle ore 00.00 alle ore 24.00;

 

·      l'istituzione del divieto di sosta, su ambo i lati, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata, con sosta consentita ai veicoli muniti di apposito pass della manifestazione;

 

B)    in largo Saluzzo

 

·      l'istituzione del divieto di sosta, su ambo i lati, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata, dalle ore 00.00 alle ore 24.00 del 25.02.2006, con sosta consentita ai veicoli muniti di apposito pass della manifestazione;

 

·        l'istituzione del divieto di circolazione veicolare, [DC4] fatta eccezione per i veicoli di Soccorso, della Forza Pubblica e, per il solo transito, per i veicoli di coloro che devono raggiungere le proprietà latitanti[DC5], dalle ore 18.00 e sino a cessate esigenze del 25.02.2006 ;

C) in:

1.      via Saluzzo, tratto: via Berthollet - largo Saluzzo;

2.      via Baretti, tratto: via Nizza - largo Saluzzo;

·        l'istituzione del divieto di transito veicolare, [DC6] fatta eccezione per i veicoli di Soccorso, della Forza Pubblica e, per il solo transito, per i veicoli di coloro che devono raggiungere le proprietà latitanti[DC7], dalle ore 18.00 e sino a cessate esigenze del 25.02.2006 ;

con la precisazione che, per esigenze connesse con la fluidità o la sicurezza della circolazione, gli agenti della Polizia Municipale e delle Forze dell'Ordine potranno disporre ulteriori provvedimenti, necessari a risolvere situazioni contingenti, prescindendo dalla segnaletica in atto e che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni, osservando le seguenti modalità:

a)      l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d'avviso, da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;

b)      la chiusura al transito veicolare dovrà avvenire mediante i prescritti segnali stradali, la posa d'elementi ben visibili e la collocazione d'apposita segnaletica di preavviso;[DC8] 

c)      sia garantito l'accesso e l'esodo agli autoveicoli diretti e provenienti dai passi carrabili esistenti;[DC9] 

d)      ove esistente che non venga occupata l'area riservata alla sosta per le persone disabili;

e)      che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare e prevenire danni a persone e cose;

·        la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, nonché la posa d'idonea segnaletica di preavviso ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente fino a cessate esigenze;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ESERCIZIO

(Dott.ssa Luisella NIGRA)


 [DC1]numero assegnato dall'Albo Pretorio

 [DC2]numero progressivo Ordinanze Temporanee

 [DC3]controllare correttezza articoli

 [DC4]per solo divieto di circ, cancellare il punto ed inserire voce di glossario "divieto circ"

 [DC5]da eliminare se non vi sono proprietà latistanti la località interessata dal provvedimento;

 [DC6]per solo divieto di circ, cancellare il punto ed inserire voce di glossario "divieto circ"

 [DC7]da eliminare se non vi sono proprietà latistanti la località interessata dal provvedimento;

 [DC8]cancellare per solo divieto di sosta

 [DC9]inserire se occorre la voce di glossario "protezione tram"