ORDINANZA N. 726

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 103

LOCALITÀ Corso LECCE - Corso TRAPANI

 

CIRCOSCRIZIONE N. 3

del 20/02/2006

SB/VARIE06/trapani

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 141 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista la nota del Settore Ponti e Vie d'Acqua con la quale si segnala che, essendo stati ultimati i lavori per la realizzazione del sottopasso di piazza Rivoli, si dovrà regolarizzare il nuovo assetto viabile;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

A) in corso Lecce

nelle carreggiate laterali est ed ovest

tratto: rotonda centrale di piazza Rivoli - via Rosolino Pilo, escluse;

B) in corso Trapani

a)      nella carreggiata laterale est, tratto: rotonda centrale di piazza Rivoli - via Bardonecchia, escluse;

b)      nella carreggiata laterale ovest, tratto: a partire da m 190 circa a sud dell'intersezione sud di via Lera e sino alla rotonda centrale di piazza Rivoli, esclusa;

1) l'istituzione di una corsia unidirezionale per ogni senso di marcia, riservata ai veicoli di trasporto pubblico della G.T.T.;

2 ) l'istituzione del divieto di circolazione veicolare su dette corsie, eccetto:

a.       veicoli G.T.T. in servizio pubblico;

b.      veicoli di assistenza e manutenzione della G.T.T.;

c.       autobus in servizio di linea intercomunale;

d.      autovetture in servizio pubblico di piazza (taxi);

e.       veicoli di pertinenza delle Forze di Polizia, della Polizia Municipale, dei Vigili del Fuoco e dei Servizi di Soccorso nei casi previsti dall'art. 177 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

3) l'istituzione del divieto di circolazione pedonale su dette corsie ad eccezione degli attraversamenti pedonali;

4) la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

(Dott.ssa Luisella NIGRA)