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ORDINANZA N. 726 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 103 |
LOCALITÀ Corso LECCE - Corso TRAPANI |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 3 |
del 20/02/2006 |
SB/VARIE06/trapani |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7 e 141 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme
sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la nota
del Settore Ponti e Vie d'Acqua con la quale si segnala che, essendo stati
ultimati i lavori per la realizzazione del sottopasso di piazza Rivoli, si
dovrà regolarizzare il nuovo assetto viabile;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
A) in corso Lecce
nelle carreggiate laterali est ed ovest
tratto: rotonda centrale di piazza Rivoli - via Rosolino Pilo, escluse;
B) in corso Trapani
a) nella carreggiata laterale est, tratto: rotonda centrale di piazza
Rivoli - via Bardonecchia, escluse;
b) nella carreggiata laterale ovest, tratto: a partire da m 190 circa a
sud dell'intersezione sud di via Lera e sino alla rotonda centrale di piazza
Rivoli, esclusa;
1) l'istituzione di una corsia unidirezionale
per ogni senso di marcia, riservata ai veicoli di trasporto pubblico della
G.T.T.;
2 ) l'istituzione del divieto di circolazione veicolare su dette
corsie, eccetto:
a. veicoli G.T.T. in servizio pubblico;
b.
veicoli
di assistenza e manutenzione della G.T.T.;
c.
autobus
in servizio di linea intercomunale;
d.
autovetture
in servizio pubblico di piazza (taxi);
e.
veicoli
di pertinenza delle Forze di Polizia, della Polizia Municipale, dei Vigili del
Fuoco e dei Servizi di Soccorso nei casi previsti dall'art. 177 del Decreto
Legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
3) l'istituzione del divieto
di circolazione pedonale su dette corsie ad eccezione degli attraversamenti
pedonali;
4) la pubblicità dei
suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali
stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con
avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
(Dott.ssa Luisella NIGRA)