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ORDINANZA N.721 |
CITTÀ DI TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E
MOBILITÀ
SETTORE ESERCIZIO
n.ro progr. 476 T |
LOCALITÀ : lungo Dora Agrigento |
data 17 02 2006 |
CIRCOSCRIZIONE N. 7 |
prot |
Am22/morabito/2006/olimpiadi/agrigento |
Ogg: Prot. |
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IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista la segnalazione del Settore Promozione della Città e Turismo, relativa alla necessità di avviare il servizio di navetta per accompagnamento turistico;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
a far tempo dalla data del
presente provvedimento e sino alle ore 19.00 del 26 febbraio 2006
A) in lungo Dora Agrigento, lato NORD, a partire da m 10 ad EST del ponte Carpanini e procedendo verso EST per un tratto di m 20
· l'istituzione del divieto di fermata, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata, con sosta consentita esclusivamente alla Navetta in servizio per i mercatini tematici di Borgo Dora;
B) sul ponte Carpanini
· il consenso al transito esclusivamente alla navetta di cui al punto precedente, in deroga all'ordinanza che limita il transito ai mezzi di peso superiore a 5 t;
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni, osservando le seguenti modalità.
a. l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d'avviso, da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;
b. che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare l'incolumità pubblica;
· la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, nonché la posa d'idonea segnaletica di preavviso ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente fino a cessate esigenze;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL
DIRIGENTE DEL SETTORE ESERCIZIO
(Dott.ssa
Luisella NIGRA)