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ORDINANZA
N.668 |
CITTA' DI
TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
SETTORE
ESERCIZIO
Prot.
n. 442 T |
LOCALITA':
area mercatale Brunelleschi |
Del 14 02 2006 |
CIRCOSCRIZIONE
N. 3 |
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Am22/morabito/2005/strane/mercati/brunelleschi |
Visto l'art. 107 del Testo Unico
sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del
18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Visti
gli artt. 5, 6,7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285
riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione
del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
Considerato che sono in corso in città le Olimpiadi Invernali e che in
coincidenza con tale manifestazione si protrarrà sino al 26.02.2006, la
Commissione del mercato di Brunelleschi ha espresso la volontà di svolgere
regolarmente l'attività di vendita anche nelle giornate domenicali del 19 e 26 febbraio 2006;
Vista l'ordinanza n. 415 del 02.02.2006 della Divisione Commercio Settore Attività Economiche e di Servizio;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la
circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in
dispositivo;
A) il
giorno 19 febbraio 2006
nella seguente area
mercatale aperte alla circolazione veicolare:
CIRC. III: BRUNELLESCHI : tratto compreso tra corso Peschiera e via Bardonecchia
·
l'applicazione dei provvedimenti viabili normalmente in
vigore il giorno prefestivo, ossia
dalle ore 06.00 alle ore 22.30;
B) il
giorno 26 febbraio 2006
nella seguente area
mercatale aperte alla circolazione veicolare:
CIRC. III: BRUNELLESCHI : tratto compreso tra corso Peschiera e via Bardonecchia
·
l'applicazione dei provvedimenti viabili normalmente in
vigore il giorno prefestivo, ossia
dalle ore 06.00 alle ore 22.30;
·
la
pubblicità del suscritto provvedimento mediante l'affissione in loco della
copia della presente ordinanza e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di
Polizia presenti;
che la
presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
che nei confronti di eventuali trasgressori si
procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente
ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.
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IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO |
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Dott.ssa Luisella NIGRA |