ORDINANZA N. 636

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE ESERCIZIO

n.ro progr.430 T

LOCALITÀ: via XX Settembre

data 10 02 2006

CIRCOSCRIZIONE N. 1

prot. n. III 2.1

Am22\morabito/2006/cotsplavori/xxsettembre

Ogg: prot. C.O.T.S.P.

 

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6,7 e 159 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

Vista l'ordinanza n. 523 del 12.02.2004 istitutiva della "ZTL Centrale"

Vista l'ordinanza n. 4080 del 26.10.2005 e la successiva ordinanza n 378 del 31.01.2006, con le quali è stato consentito il transito nelle corsie/vie riservate, già istituite nell'area centrale, anche ai veicoli della "famiglia olimpica";

Stabilito che occorre limitare ulteriormente il traffico sulla via XX settembre per preminenti motivi di ordine pubblico, segnalati dal Comando del Corpo di Polizia Municipale ;

Ritenuta la necessità, per ragioni di ordine pubblico e di sicurezza della circolazione, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

dall' 11.02.2006 al 26.02.2006 dalle ore 16.00 alle ore 21.00

in via XX Settembre

·        per preminenti motivi di ordine pubblico e di sicurezza della circolazione è consentito il transito, oltre ai veicoli in entrata/uscita dai passi carrabili,

·        esclusivamente:

           ai veicoli di trasporto pubblico, compresi i taxi;

           ai veicoli muniti di contrassegno " H ";

            

           ai veicoli della " famiglia olimpica" dotati di apposito contrassegno rilasciato dal TOROC ;

           ai veicoli muniti di contrassegno " Viola" ;

           ai veicoli in stato di emergenza e della Forza dell'Ordine;

·        la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

Dott.ssa Luisella NIGRA