Prot. n. 6576 | Ordinanza n. 629 |
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CITTĄ DI TORINO
Divisione Commercio
Settore Attività economihe e di Servizio
Comparto Aree Pubbliche
IL DIRIGENTE
Premesso che con Deliberazione della Giunta Comunale in data 7 febbraio 2006 n. mecc. 2006 00859 si disponeva che i titolari di occupazione suolo pubblico con autobanchi, di cui alle Deliberazioni della Giunta Comunale approvate in data 23 settembre 2003 (mecc. 200307426/016), in data 12 ottobre 2004 n. (mecc. 200408260/016) e in data 22 marzo 2005 (mecc. 200501847/016), potranno, per la sola durata delle olimpiadi invernali 2006, estendere l'orario di esercizio delle attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica extramercatale nell'arco temporale compreso tra le 12,00 e le 6,00 del giorno successivo.
Richiamato il Decreto Legislativo 31/03/1998 n. 114 recante "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a nonna dell'art. 4, comma 4, della Legge 15/03/1997, n. 59" ed in particolare l'art. 2, comma 2, ai sensi del quale "l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere" nonché la normativa regionale vigente in materia di area pubblica approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n.32-2642, Titolo V.
Ritenuto necessario adottare un provvedimento esecutivo di quanto disposto dalla suddetta deliberazione.
Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo n.267 del 2000
DISPONE
Torino, 10.2.2006
Il Dirigente