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ORDINANZA N. 623 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 96 |
LOCALITÀ Largo IV Marzo |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 1 |
Del 10/02/2006 |
SB/VARIE06/marzo |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista
l'ordinanza n. 2614 prot. n. 565 del 26.11.1998 che istituiva, tra l'altro, il
divieto di sosta permanente con rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata
per i motivi di sicurezza della circolazione, su ambo i lati della carreggiata
sud di largo IV Marzo, da via Conte Verde al n.c 17;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in Largo IV Marzo
1)
L'istituzione
della sosta a pagamento per due posti auto sul lato sud della carreggiata
perimetrale sud/est, a partire da m 1 circa ad ovest del n.c. 17 e procedendo
verso ovest, con disposizione "in fila", con le modalità stabilite
dall'ordinanza n. 432 prot. 399 del 23 marzo 1995;
2)
la
revoca parziale dell'ordinanza n. 2614 del 26.11.1998 limitatamente alla
località meglio specificata in premessa;
3)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
(Dott.ssa Luisella NIGRA)