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ORDINANZA N. 621 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 94 |
LOCALITÀ corso Svizzera, via Cibrario |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 4 |
Del 10/02/2006 |
LB/VARIE06/svizzera-cibrario |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la richiesta
dell'Associazione dei Testimoni di Geova "Torino Statuto";
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
A) in corso Svizzera
l'istituzione
del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 23.00 con la fermata consentita ai
veicoli adibiti ai servizi religiosi, sul lato OVEST della carreggiata OVEST a
partire da m 12.00 circa a SUD del f.m. SUD dell'interno 79 del corso medesimo,
e procedendo verso SUD per un tratto di m 6.00 circa, con disposizione "in
fila";
l'istituzione
del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 23.00 con la fermata consentita ai
veicoli adibiti ai servizi religiosi, sul lato NORD a partire da m 6.00 circa
ad OVEST del passo carrabile contrassegnato dal n.c. 120, e procedendo verso
OVEST per un tratto di m 6.00 circa, con disposizione "in fila";
C) la pubblicità dei suscritti
provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la
rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la
presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO
(Dott.ssa Luisella NIGRA)