ORDINANZA N. 605 [DC1] 

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

 

SETTORE ESERCIZIO

n.ro progr[DC2]. 416 T 

LOCALITÀ :piazza CLN

data 09.02.2006

CIRCOSCRIZIONE N. 1

 

SC/23/A/olimpiade/cnl

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 [DC3] del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Vista la segnalazione della Direzione Protezione Civile e Trasmissioni relativa al presidio dell'unità mobile di coordinamento (UMC) di protezione civile in piazza Cln in occasione dei "XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006" ;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale in data 20.12.2005, n. mecc. 2005 12141/103 recante l'oggetto: "XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 - Individuazione spazi pubblici necessari allo svolgimento dei Giochi - Approvazione schema di convenzione con Toroc per l'utilizzo dei siti con esenzione canone ex art.14 regolamento Cosap";

Visto il decreto n. 10 del Commissario delegato - Sindaco del Comune di Torino (quale organo preposto, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3439 del 10 giugno 2005, a porre in essere i provvedimenti connessi all'evento olimpico), con il quale si dà mandato agli uffici competenti del Comune di Torino di istituire corsie e vie riservate alla mobilità olimpica, in deroga all'art. 7, comma 1 lett.i) del D.Lgs 285/1992;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

 

dalla data del presente provvedimento sino al 28.02.2006 dalle ore 00.00 alle ore 24.00

 

in piazza Cln, settore Est, fronte n.c. 243

·        l'istituzione del divieto di fermata, con sosta consentita ai veicoli autorizzati che espongono l'apposita autorizzazione Protezione Civile[DC4] ;

·        la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, a cura e spese del richiedente, e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ESERCIZIO

(Dott.ssa Luisella NIGRA)

 

 


 [DC1]numero assegnato dall'Albo Pretorio

 [DC2]numero progressivo Ordinanze Temporanee

 [DC3]controllare correttezza articoli

 [DC4]eliminare la frase se non vi sono proprietà latistanti la località interessata dal divieto;