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ORDINANZA N. 586 |
CITTÀ DI TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E
MOBILITÀ
SETTORE ESERCIZIO
n.ro progr.408 T |
LOCALITÀ piazza Carlo Felice |
data 09.02.06 |
CIRCOSCRIZIONE N. 1 |
prot |
FB45/B/olimpiade/felice |
Ogg: Prot. |
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IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista la segnalazione del Settore Mobilità, relativa al transito e alla sosta in piazza Carlo Felice in occasione dei " XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006";
Vista la deliberazione della Giunta Comunale in data 20.12.2005, n. mecc. 2005 12141/103 recante l'oggetto: "XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 - Individuazione spazi pubblici necessari allo svolgimento dei Giochi - Approvazione schema di convenzione con Toroc per l'utilizzo dei siti con esenzione canone ex art.14 regolamento Cosap";
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
A) nei giorni 10.02.06 e 26.02.06 dalle ore 16.00 sino a cessate
esigenze
in piazza Carlo Felice,
perimetrale Est
·
l'istituzione del divieto
di circolazione veicolare e di sosta[DC1], quale momento
statico della circolazione, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta
vietata , fatta eccezione per i
veicoli autorizzati TOROC, di Soccorso, della Forza Pubblica e, per il solo
transito, per i veicoli di coloro che devono raggiungere le proprietà latistanti;
B) la revoca dell'ordinanza n. 493, prot. 366 del 06.02.06;
con la precisazione che, per esigenze connesse con la fluidità o la sicurezza della circolazione, gli agenti della Polizia Municipale e delle Forze dell'Ordine potranno disporre ulteriori provvedimenti, necessari a risolvere situazioni contingenti, prescindendo dalla segnaletica in atto e che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni, osservando le seguenti modalità:
a. l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d'avviso, da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;
b. che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare l'incolumità pubblica;
c. la chiusura al transito veicolare dovrà avvenire mediante i prescritti segnali stradali, la posa d'elementi ben visibili e la collocazione d'apposita segnaletica di preavviso;[DC2]
d. sia garantito l'accesso e l'esodo agli autoveicoli diretti e provenienti dai passi carrabili esistenti;
e. ove esistente che non venga occupata l'area riservata alla sosta per le persone disabili;
· la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, nonché la posa d'idonea segnaletica di preavviso ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente fino a cessate esigenze;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE ESERCIZIO
(Dott.ssa Luisella NIGRA)