ORDINANZA N. 573

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 82

LOCALITÀ Via Don MICHELE RUA

 

CIRCOSCRIZIONE N. 3

Del 08/02/2006

SB/VARIE06/rua

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 224 del 28.9.1970 con la quale venne istituito il divieto di transito lungo il tratto di via Don Michele Rua, tra via Vandalino e via Val Lagarina dalle ore 7 alle ore 13 dei giorni feriali, dalle ore 7 alle ore 20 dei giorni prefestivi;

Vista l'ordinanza n. 152 del 9.7.1971 con la quale, a modifica dell'ordinanza n.224 del 28.9.1970, venne istituito il divieto di circolazione veicolare lungo la via don Michele Rua, nel tratto tra la via Vandalino e la via Val Lagarina;

Considerato che è stata realizzata una nuova banchina adibita ad area mercatale;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via don Michele Rua

 

1)             l'istituzione del divieto di sosta dale ore 6 alle ore 17 dei giorni feriali, e dalle ore 6 alle ore 22 dei giorni prefestivi, fatta eccezione per i veicoli degli operatori del mercato muniti di evidenti contrassegni rilasciati dal Settore Commercio:

a)             sulla banchina rialzata lato est della via nel tratto compreso tra via Val Lagarina e via Vandalino;

b)             sul lato est della carreggiata, nel tratto compreso tra via Val Lagarina e via Vandalino, con disposizione "in fila";

2)             l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare nel tratto compreso tra via Val Lagarina e via Vandalino, con direzione da sud verso nord;

3)             la revoca delle ordinanze n. 224 del 28.9.1970 e n. 152 del 9.7.1971, meglio specificate in premessa;

4)             la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

(Dott.ssa Luisella NIGRA)