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ORDINANZA N. 573 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 82 |
LOCALITÀ Via Don MICHELE RUA |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 3 |
Del 08/02/2006 |
SB/VARIE06/rua |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista
l'ordinanza n. 224 del 28.9.1970 con la quale venne istituito il divieto di
transito lungo il tratto di via Don Michele Rua, tra via Vandalino e via Val
Lagarina dalle ore 7 alle ore 13 dei giorni feriali, dalle ore 7 alle ore 20
dei giorni prefestivi;
Vista
l'ordinanza n. 152 del 9.7.1971 con la quale, a modifica dell'ordinanza n.224
del 28.9.1970, venne istituito il divieto di circolazione veicolare lungo la
via don Michele Rua, nel tratto tra la
via Vandalino e la via Val Lagarina;
Considerato che
è stata realizzata una nuova banchina adibita ad area mercatale;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via don Michele Rua
1)
l'istituzione
del divieto di sosta dale ore 6 alle ore 17 dei giorni feriali, e dalle ore 6
alle ore 22 dei giorni prefestivi, fatta eccezione per i veicoli degli
operatori del mercato muniti di
evidenti contrassegni rilasciati dal Settore Commercio:
a)
sulla
banchina rialzata lato est della via nel tratto compreso tra via Val Lagarina e via Vandalino;
b)
sul
lato est della carreggiata, nel tratto compreso tra via Val Lagarina e via
Vandalino, con disposizione "in fila";
2)
l'istituzione
del senso unico di circolazione veicolare nel tratto compreso tra via Val
Lagarina e via Vandalino, con direzione da sud verso nord;
3)
la
revoca delle ordinanze n. 224 del 28.9.1970 e n. 152 del 9.7.1971, meglio
specificate in premessa;
4)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
(Dott.ssa Luisella NIGRA)