|
ORDINANZA N. 572 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 81 |
LOCALITÀ Via MARCO POLO |
|
CIRCOSCRIZIONE
N. 1 |
del 8/02/2006 |
SB/VARIE06/polo |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista
l'ordinanza n. 1903 prot. n. 1760 del 04.11.1996 con la quale in via Marco Polo
A) tratto: corso Duca degli Abruzzi - corso De Gasperi, esclusi, veniva
istituita la sosta a pagamento con disposizione: a) "in fila" sul lato sud
della via; b) "a spina" sul lato nord della via, con le modalità stabilite
dall'ordinanza n. 1892 prot. 1752 del 30.10.1996;
Vista la nota di
alcuni titolari di esercizi commerciali;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Marco Polo
tratto: corso Duca degli Abruzzi - Corso De Gasperi, esclusi
1)
L'istituzione
della sosta a pagamento negli appositi spazi demarcati e/o attrezzati, con
disposizione:
a)
"a
spina"sul lato sud della via;
b)
"in
fila" sul lato nord della via;
con le modalità stabilite
dall'ordinanza n. 1892 prot. 1752 del 30.10.96;
2)
la
parziale revoca dell'ordinanza n. 1903 prot. n. 1760 del 04.11.1996,
limitatamente al punto 2) a) e b) della
lettera A), come meglio specificato in premessa;
3)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
(Dott.ssa Luisella NIGRA)