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ORDINANZA N. 515 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.374 T |
LOCALITÀ Parco del Valentino |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 8 |
Del 07 02 2006 |
AS/quintopadiglione |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto
Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della
circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le
norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato
con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Viste le
ordinanze n. 5026 del 29.12.2005 e n. 91 del 10.01.2006, con le quali sono
stati istituiti alcuni provvedimenti di viabilità in occasione dell'evento
olimpico, relativi al sito "Torino Esposizioni";
Considerato
che, con i provvedimenti previsti, si sono resi inutilizzabili molti parcheggi
a pagamento della zona e tenuto conto della necessità di mantenere il numero di
parcheggi in un'area in cui trovano
ubicazione sedi universitarie;
Stabilito che
il V Padiglione, situato nel Parco del Valentino, può essere impiegato per
ristabilire, temporaneamente, sino a cessate esigenze legate all'evento
olimpico, l'offerta di posti auto in sostituzione di quelli sottratti;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
a far tempo dalla data del presente provvedimento e
sino a decadenza dei provvedimenti di cui alle ordinanze n. 5026 del 29.12.2005
e n. 91 del 10.01.2006, citate in premessa
1) l'istituzione della sosta a pagamento alla tariffa oraria di € 0,50, nella struttura del V Padiglione, esistente tra il v.le Medaglie d'Oro e il v.le Ceppi del Parco del Valentino
2)
la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
(dott.ssa Luisella NIGRA)