ORDINANZA N. 515

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n.374 T

LOCALITÀ Parco del Valentino

 

CIRCOSCRIZIONE N. 8

Del 07 02 2006

AS/quintopadiglione

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Viste le ordinanze n. 5026 del 29.12.2005 e n. 91 del 10.01.2006, con le quali sono stati istituiti alcuni provvedimenti di viabilità in occasione dell'evento olimpico, relativi al sito "Torino Esposizioni";

Considerato che, con i provvedimenti previsti, si sono resi inutilizzabili molti parcheggi a pagamento della zona e tenuto conto della necessità di mantenere il numero di parcheggi in un'area in cui trovano ubicazione sedi universitarie;

Stabilito che il V Padiglione, situato nel Parco del Valentino, può essere impiegato per ristabilire, temporaneamente, sino a cessate esigenze legate all'evento olimpico, l'offerta di posti auto in sostituzione di quelli sottratti;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

 

a far tempo dalla data del presente provvedimento e sino a decadenza dei provvedimenti di cui alle ordinanze n. 5026 del 29.12.2005 e n. 91 del 10.01.2006, citate in premessa

 

1)      l'istituzione della sosta a pagamento alla tariffa oraria di € 0,50, nella struttura del V Padiglione, esistente tra il v.le Medaglie d'Oro e il v.le Ceppi del Parco del Valentino

2)        la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

(dott.ssa Luisella NIGRA)