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ORDINANZA N. 505 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 71 |
LOCALITÀ Corso SPEZIA (SOTTOPASSO) |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 9 |
del 07/02/2006 |
SB/VARIE06/spezia |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 141, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante
le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione
del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Considerato che
sono stati ultimati i lavori relativi al sottopasso di corso Spezia,
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
A) nel sottopasso di corso
Spezia
1)
l'istituzione:
a)
del
limite massimo di velocità di 50 Km/h;
b)
del
divieto di transito a biciclette, ciclomotori e pedoni;
c)
del
senso unico di circolazione veicolare nella carreggiata nord con direzione da
est verso ovest, e nella carreggiata
sud con direzione da ovest verso est;
d)
del
diritto di precedenza per i veicoli che percorrono la carreggiata nord del
sottopasso sino alla rotonda Spezia, esclusa;
B) nella rotonda Spezia
1) l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare con
andamento antiorario;
2) la posa in opera di sistemi di
rallentamento della velocità ad effetto ottico, realizzati mediante
applicazione in serie di cinque strisce bianche rifrangenti, come indicato al
comma 2 dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo
codice della strada, sulla carreggiata nord a m 23 circa e a m 83 circa dal
f.f. est dell'asse di collegamento tra la rotonda Lingotto e la rotonda Spezia;
C) in corso Spezia
1)
l'istituzione:
a)
del
senso unico di circolazione veicolare nella carreggiata nord con direzione da
est verso ovest, e nella carreggiata sud con direzione da ovest verso est;
b)
del
diritto di precedenza nel tratto compreso tra via Nizza e la rotonda Spezia,
escluse;
c)
del
divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli, con sosta consentita negli
appositi spazi demarcati e/o attrezzati con disposizione "a spina" sul lato sud
della carreggiata nord e sul lato nord della carreggiata laterale sud;
d)
del
senso unico di circolazione veicolare da sud verso nord sulla bretella di
collegamento lato via Nizza tra la carreggiata sud e la carreggiata nord;
D) nella carreggiata di collegamento tra la
rotonda Lingotto e la rotonda Spezia
1)
l'istituzione:
a)
del
senso unico di circolazione veicolare da nord verso sud sulla carreggiata
ovest, e da sud verso nord sulla carreggiata est;
b)
del
divieto di fermata su ambo i lati delle carreggiate est ed ovest;
c)
del
divieto di transito ai pedoni sul lato ovest della carreggiata ovest;
E) la revoca di tutti i provvedimenti viabili
in contrasto con la presente ordinanza;
F) la pubblicità dei suscritti
provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la
rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la
presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia, e
che l'inosservanza del divieto di fermata comporterà l
a rimozione coatta dei
veicoli in sosta, per grave intralcio alla circolazione;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica e dei sistemi di rallentamento della velocità, in relazione alla loro
natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di
cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
(Dott.ssa Luisella NIGRA)