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ORDINANZA N. 504 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 70 |
LOCALITÀ Via Alpignano |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 4 |
del 07/02/2006 |
LB/VARIE06/alpignano |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7 e 42 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme
sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Accertato che, nonostante il
divieto di fermata, sul lato EST di via Alpignano, a Nord del n.c. 26, le auto
sostano irregolarmente creando intralcio alla circolazione;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Alpignano
la
posa di n. 4 paletti del tipo "Città di Torino" aventi lo scopo di
dissuasori della sosta, sul lato EST della carreggiata EST, a NORD del n.c. 26,
a m 0.50 circa dalla linea di margine e con un interasse di m 1.50 circa;
la
pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla posa dei
dissuasori di sosta, in relazione alla loro natura, al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del
regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO
(Dott.ssa Luisella NIGRA)