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ORDINANZA N. 422 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.
44 |
LOCALITÀ Corso VITTORIO EMANUELE II |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 3 |
del
3.02.2006 |
SB/VARIE06/vittorio |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la
deliberazione della Giunta Comunale del 18 11 2003, n. mecc. 2003 09395/006
dichiarata
immediatamente eseguibile, recante l'oggetto: "Viabilità ciclabile anno
2003 - Opere di manutenzione straordinaria e di completamento - Approvazione
progetto definitivo";
Vista
l'ordinanza n. 206 del 28.6.1978 che istituiva il divieto di sosta permanente
con sosta consentita sulla banchina lungo il lato sinistro del senso di marcia
di entrambi i controviali di corso Vittorio Emanuele II nel tratto compreso tra
le piazze Adriano e Rivoli;
Considerato che la civica Amministrazione intende incentivare la circolazione su due ruote;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in corso
Vittorio Emanuele II
1) l'istituzione di una
pista ciclabile monodirezionale nei seguenti tratti:
a)
sul
lato sud della carreggiata laterale nord, per un tratto di m 42 circa a partire
da m 5
circa ad ovest
di piazza Adriano e procedendo verso ovest, con direzione di marcia da est
verso ovest;
b)
sulla
banchina nord, a partire da m 47 circa ad ovest di piazza Adriano e proseguendo
verso ovest sino a piazza Rivoli, e precisamente a m 2 circa dalla corsia
centrale del corso, con direzione di marcia da est verso ovest;
c)
sulla
banchina sud, nel tratto: piazza Rivoli - piazza Adriano, e precisamente a m 2
circa dalla corsia centrale del corso, con direzione di marcia da ovest verso
est;
2) l'istituzione
del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con la
fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e
scarico cose, sul lato sud della carreggiata laterale sud, per due tratti di m
5 circa ciascuno, di cui uno immediatamente ad est e l'altro immediatamente ad
ovest del passo carraio contraddistinto con il n.c. 197bis;
3) l'istituzione
del divieto di fermata sul lato sud della carreggiata laterale nord con sosta
consentita sulla banchina nord:
a)
nel
tratto compreso tra piazza Rivoli e via Saffi, escluse, con disposizione "a spina";
b)
per un tratto di m 32 circa a partire da m 14
circa ad est dell'intersezione con via Saffi e procedendo verso est, con
disposizione "in linea";
c)
nel
tratto a partire da m 46 circa ad est dell'intersezione con via Saffi e
procedendo verso est fino a m 47 circa ad ovest di piazza Adriano, con disposizione
"a spina";
4) l'istituzione del divieto di fermata sul lato nord della carreggiata laterale sud con sosta consentita sulla banchina sud, con disposizione "a spina", nel tratto compreso tra piazza Rivoli e corso Racconigi, esclusi;
5) l'istituzione del divieto di fermata sul lato nord della carreggiata laterale sud, per un tratto di m 25 circa a partire dall'ideale protendimento del n.c. 197bis e procedendo verso est;
6) l'istituzione del divieto di fermata sul lato nord della carreggiata laterale sud, con sosta consentita sulla banchina sud:
a)
con
disposizione "a spina" nel tratto a partire da m 25 circa ad est
dell'intersezione con corso Racconigi e procedendo verso est fino
all'intersezione con via Cesana;
b)
con
disposizione "in linea" nei seguenti tratti:
·
a partire da m. 8,00 circa ad Est dell'intersezione
con Via Cesana e procedendo verso Est per una lunghezza di m. 27,00 circa;
·
a partire da m. 20,00 circa ad Ovest
dell'intersezione con Piazza Adriano e procedendo verso Est per una lunghezza
di m. 15,00 circa;
7) del divieto di fermata sul lato Nord della
carreggiata laterale Sud con sosta consentita sulla banchina Sud, con
disposizione "a spina", nel tratto a partire da m. 36,00 circa ad Est dell'intersezione con Via Cesana e,
procedendo verso Est, fino a m 24 circa dall'intersezione con Piazza Adriano;
8) la revoca dell'ordinanza n. 206 del
28.6.1978, meglio specificata in premessa;
9) la pubblicità dei suscritti provvedimento mediante il
collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica
eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì
pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che
nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti
norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla loro natura dei segnali
apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di
cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
(Dott.ssa Luisella NIGRA)