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ORDINANZA N. 422

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 44

LOCALITÀ Corso VITTORIO EMANUELE II

 

CIRCOSCRIZIONE N. 3

del 3.02.2006

SB/VARIE06/vittorio

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 18 11 2003, n. mecc. 2003 09395/006 dichiarata immediatamente eseguibile, recante l'oggetto: "Viabilità ciclabile anno 2003 - Opere di manutenzione straordinaria e di completamento - Approvazione progetto definitivo";

Vista l'ordinanza n. 206 del 28.6.1978 che istituiva il divieto di sosta permanente con sosta consentita sulla banchina lungo il lato sinistro del senso di marcia di entrambi i controviali di corso Vittorio Emanuele II nel tratto compreso tra le piazze Adriano e Rivoli;

 

Considerato che la civica Amministrazione intende incentivare la circolazione su due ruote;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

 

in corso Vittorio Emanuele II

 

 

1) l'istituzione di una pista ciclabile monodirezionale nei seguenti tratti:

 

a)             sul lato sud della carreggiata laterale nord, per un tratto di m 42 circa a partire da m 5

circa ad ovest di piazza Adriano e procedendo verso ovest, con direzione di marcia da est verso ovest;

 

b)             sulla banchina nord, a partire da m 47 circa ad ovest di piazza Adriano e proseguendo verso ovest sino a piazza Rivoli, e precisamente a m 2 circa dalla corsia centrale del corso, con direzione di marcia da est verso ovest;

c)             sulla banchina sud, nel tratto: piazza Rivoli - piazza Adriano, e precisamente a m 2 circa dalla corsia centrale del corso, con direzione di marcia da ovest verso est;

2) l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico cose, sul lato sud della carreggiata laterale sud, per due tratti di m 5 circa ciascuno, di cui uno immediatamente ad est e l'altro immediatamente ad ovest del passo carraio contraddistinto con il n.c. 197bis;

3) l'istituzione del divieto di fermata sul lato sud della carreggiata laterale nord con sosta consentita sulla banchina nord:

a)    nel tratto compreso tra piazza Rivoli e via Saffi, escluse, con disposizione "a spina";

b)   per un tratto di m 32 circa a partire da m 14 circa ad est dell'intersezione con via Saffi e procedendo verso est, con disposizione "in linea";

c)    nel tratto a partire da m 46 circa ad est dell'intersezione con via Saffi e procedendo verso est fino a m 47 circa ad ovest di piazza Adriano, con disposizione "a spina";

4) l'istituzione del divieto di fermata sul lato nord della carreggiata laterale sud con sosta consentita sulla banchina sud, con disposizione "a spina", nel tratto compreso tra piazza Rivoli e corso Racconigi, esclusi;

5) l'istituzione del divieto di fermata sul lato nord della carreggiata laterale sud, per un tratto di m 25 circa a partire dall'ideale protendimento del n.c. 197bis e procedendo verso est;

6) l'istituzione del divieto di fermata sul lato nord della carreggiata laterale sud, con sosta consentita sulla banchina sud:

a)    con disposizione "a spina" nel tratto a partire da m 25 circa ad est dell'intersezione con corso Racconigi e procedendo verso est fino all'intersezione con via Cesana;

b)   con disposizione "in linea" nei seguenti tratti:

·        a partire da m. 8,00 circa ad Est dell'intersezione con Via Cesana e procedendo verso Est per una lunghezza di m. 27,00 circa;

·        a partire da m. 20,00 circa ad Ovest dell'intersezione con Piazza Adriano e procedendo verso Est per una lunghezza di m. 15,00 circa;

7) del divieto di fermata sul lato Nord della carreggiata laterale Sud con sosta consentita sulla banchina Sud, con disposizione "a spina", nel tratto a partire da m. 36,00 circa ad Est dell'intersezione con Via Cesana e, procedendo verso Est, fino a m 24 circa dall'intersezione con Piazza Adriano;

8) la revoca dell'ordinanza n. 206 del 28.6.1978, meglio specificata in premessa;

9) la pubblicità dei suscritti provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

 

 

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla loro natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

(Dott.ssa Luisella NIGRA)