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ORDINANZA N. 421 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.
43 |
LOCALITÀ Corso MONTE CUCCO |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 3 |
Del 3.02.2006 |
SB/VARIE06/cucco |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la
deliberazione della Giunta Comunale del 18 11 2003, n. mecc. 2003 09395/006
dichiarata
immediatamente eseguibile, recante l'oggetto: "Viabilità ciclabile anno
2003 - Opere di manutenzione straordinaria e di completamento - Approvazione
progetto definitivo";
Considerato che la civica Amministrazione intende incentivare la circolazione su due ruote;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in corso Monte
Cucco
1)
l'istituzione
di una pista ciclabile bidirezionale sulla banchina centrale del corso,
nel tratto compreso tra l'intersezione con corso Brunelleschi (Parco Ruffini)
ed il punto individuato a m 15 circa a nord del protendimento ideale del f.m.
nord di via Fattori;
2)
l'istituzione di una pista ciclabile monodirezionale nei seguenti
tratti:
a)
sul
lato ovest del marciapiede est a partire da m 20 circa del protendimento ideale
del f.m. nord di via Fattori e proseguendo verso nord, fino all'intersezione
con corso Peschiera, con direzione di marcia da sud verso nord;
b)
sul
lato est del marciapiede ovest a partire da m 12 circa a nord del protendimento
ideale del f.m. nord di via Fattori e proseguendo verso nord,
fino
all'intersezione con corso Peschiera, con direzione di marcia da nord verso
sud;
3) l'istituzione di una pista ciclabile bidirezionale
sulla banchina centrale del corso, nel
tratto compreso
tra l'intersezione con corso Peschiera e l'intersezione con corso Francia;
4)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che
nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti
norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla loro natura dei segnali
apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di
cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
(Dott.ssa Luisella NIGRA)