ORDINANZA N.408 [DC1] 

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE ESERCIZIO

n.ro progr[DC2].314 T 

LOCALITÀ via Pancalieri

data 02 02 2006

CIRCOSCRIZIONE N. 10

 

ri/Ord. Varie/O.S.P./Manif. Pubbl./pancalieri

 

 

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Vista la segnalazione del Settore Mobilità degli eventi relativi allo svolgimento dei XX Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 20.12.2005, n. mecc. 2005 12141/103 recante l'oggetto: "XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006" - Individuazione spazi pubblici necessari allo svolgimento dei Giochi - Approvazione schema di convenzione con Toroc per l'utilizzo dei siti con esenzione canone ex art. 14 regolamento Cosap";

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Pancalieri

a far tempo dalla data del presente provvedimento e sino alle ore 24.00 del 26.02.2006

·        l'istituzione del divieto di fermata, fatta eccezione per il capolinea della linea X18 della GTT, sul lato Sud della via compreso tra i due varchi di accesso all'area parcheggio, posta a circa mt. 200 ad Ovest di via Bertani;

·        la pubblicità dei suscritto provvedimento, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ESERCIZIO

(Dott.ssa Luisella NIGRA)


 [DC1]numero assegnato dall'Albo Pretorio

 [DC2]numero progressivo Ordinanze Temporanee