|
ORDINANZA N. 401 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.
41 |
LOCALITÀ Via Cottolengo |
|
CIRCOSCRIZIONE
N. 7 |
del
2.02.2006 |
LB/VARIE06/cottolengo |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7 e 42 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme
sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Visto l'esposto presentato
dal proprietario del magazzino sito in via Cottolengo n.21, con cui viene
segnalata una situazione di pericolo nel momento di uscita dal passo carrabile,
a causa della scarsa visibilità dovuta alla presenza di auto in sosta sul
limite del passo carrabile stesso;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Cottolengo
la
posa di n. 2 paletti del tipo "Città di Torino" aventi lo scopo di
dissuasori della sosta, da collocare ai lati del passo carrabile contrassegnato
dal n.c. 21;
la
pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla posa dei
dissuasori di sosta, in relazione alla loro natura, al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del
regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO
(Dott.ssa Luisella NIGRA)