Prot. n. D06SCS4951/9.3.3. | Ordinanza n. 397 |
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CITTĄ DI TORINO
Divisione Commercio
Settore Regolamentazione - Sanzioni - Contenzioso - Sanitą
Ufficio Auto Pubbliche
IL DIRIGENTE
Vista la nota della Divisione Infrastrutture e Mobilità – Settore Mobilità, pervenuta in data 26 gennaio 2006, con cui si richiede l’istituzione temporanea, per il periodo olimpico, delle aree riservate ai taxi posizionate in prossimità del sito olimpico di Torino Palasport olimpico:
Sito Olimpico Palasport Olimpico (Corso IV Novembre) –
divieto di sosta, dalle ore .00 alle 24.00, con la rimozione coatta dei
veicoli in sosta vietata, con sosta consentita ai veicoli taxi preventivamente
autorizzati dagli uffici comunali competenti, con disposizione “in
linea”, sul lato Est della carreggiata laterale Est del corso, nel
tratto a partire da mt. 145 a nord di Corso Sebastopoli per una lunghezza
di mt. 50 procedendo verso Nord a partire dal 7 febbraio 2006 sino a cessate
esigenze;
Sito Olimpico Palasport Olimpico (Corso Galileo Ferraris)
- divieto di sosta, dalle ore .00 alle 24.00, con la rimozione coatta
dei veicoli in sosta vietata, con sosta consentita ai veicoli taxi preventivamente
autorizzati dagli uffici comunali competenti, con disposizione “in
linea”, su ambo i lati della carreggiata Est nel tratto compreso tra
il civico 247 e Corso Sebastopoli a partire dal 7 febbraio 2006 sino a cessate
esigenze;
Visto l’art. 28 del Regolamento per la gestione unificata del servizio
pubblico taxi nell’area metropolitana torinese;
Visto l’art. 7 del D.lvo 30 aprile 1992, n. 285 – Nuovo Codice
della Strada;
Visto l’art. 107 del D.lgs 18.8.2000 n. 267;
DISPONE
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà
ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo
Regionale per il Piemonte.
Torino, 1.2.2006
Il Dirigente