ORDINANZA
N: 382
CITTÀ
DI TORINO
DIVISIONE
INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
SETTORE
ESERCIZIO
n.ro progr. 293 T |
LOCALITA' : via Chambery,
strada Pronda |
data 1.02.2006 |
CIRCOSCRIZIONE N. 3 |
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SC/23/A/suolopubbliconuoveopere
|
IL
DIRIGENTE
Visti
gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992
riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive
modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di
Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto
l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con
Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Viste
le segnalazioni del Dirigente Settore Suolo Pubblico Nuove Opere, relative a
interventi straordinari di nuova comunalizzazione;
Considerata
l'esigenza di garantire un ordinato svolgimento dei predetti lavori di modo che
gli stessi non arrechino pericolo stradale, si ritiene opportuno modificare la
vigente disciplina della circolazione secondo quanto meglio specificato in
dispositivo;
ORDINA
dalla
data del presente provvedimento sino al 27.04.2006
1. interno 71 di via Chambery;
2. interno 52 di strada della Pronda;
·
l'istituzione
del divieto di circolazione veicolare e di sosta, quale momento statico della
circolazione, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata ai sensi
dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile
1992 e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per i veicoli
strumentali utilizzati dagli operatori addetti alle operazioni di cui in
premessa, per i veicoli di Soccorso, della Forza Pubblica e, per il solo
transito, per i veicoli di coloro che devono raggiungere le proprietà
latistanti;
con
la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque
subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni osservando le seguenti
modalità:
a. l'informazione alla cittadinanza dovrà
avvenire mediante idonei cartelli d'avviso, integrati con tabella lavori (fig.
II 382, art. 30 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495) da collocarsi in loco almeno
quarantotto ore prima dell'intervento;
·
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in
contrasto, nonché la posa di idonea segnaletica di preavviso ed il ripristino
della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione dei lavori, a cura e
spese dell'impresa che esegue i lavori;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata
all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali
trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza,
chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art.
37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel
termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE ESERCIZIO
(Dott.ssa Luisella NIGRA)