|
ORDINANZA N.285 |
CITTÀ DI TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E
MOBILITÀ
SETTORE ESERCIZIO
n.ro progr. 216 T |
LOCALITÀ corso Re Umberto, via Arcivescovado, via Don Minzoni, via San Francesco d'Assisi, via Arsenale, via Conte Rosso, piazza Solferino |
data 25.01.06 |
CIRCOSCRIZIONE N. 1 |
prot |
FB45/B/olimpiade/umberto2 |
Ogg: Prot. |
|
IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Viste le segnalazioni del Settore Mobilità, relative alla manifestazione denominata " Olimpiadi Invernali Torino 2006";
Vista la deliberazione della Giunta Comunale in data 20.12.2005, n. mecc. 2005 12141/103 recante l'oggetto: "XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 - Individuazione spazi pubblici necessari allo svolgimento dei Giochi - Approvazione schema di convenzione con Toroc per l'utilizzo dei siti con esenzione canone ex art.14 regolamento Cosap";
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
A) in corso Re Umberto,
carreggiata laterale Est, dal 06.02.06 al 02.03.06
· l'istituzione del divieto di transito eccetto autorizzati nel tratto compreso tra via Biancamano e via Arcivescovado;
· l'istituzione del divieto di fermata eccetto veicoli sponsor "Samsung" sul lato Est nel tratto compreso tra via Biancamano e via Conte Rosso;
· l'istituzione del divieto di fermata eccetto veicoli N.B.C. sul lato Est nel tratto compreso tra via Conte Rosso e via Arcivescovado;
· l'istituzione del divieto di fermata sul lato Ovest nel tratto compreso tra via Conte Rosso e via Arcivescovado;
B) in corso Re Umberto,
carreggiata laterale Ovest, dal 06.02.06 al 02.03.06
· l'istituzione del divieto di transito eccetto autorizzati nel tratto compreso tra via Gandolfo e via Brofferio;
C) in via Arcivescovado, dal 06.02.06 al
02.03.06
· l'istituzione del divieto di transito eccetto autorizzati nel tratto compreso tra corso Re Umberto - via Don Minzoni;
· l'istituzione del divieto di fermata con sosta consentita ai veicoli N.B.C.:
v sul lato Sud nel tratto compreso tra corso Re Umberto e via Don Minzoni;
v su ambo i lati della carreggiata Nord e sul lato Nord della carreggiata Sud nel tratto compreso tra via s. Francesco d'Assisi e il n.c. 14;
D) in via Don Minzoni, dal
06.02.06 al 02.03.06
· l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare da Sud verso Nord nel tratto compreso tra via Biancamano e via Arcivescovado;
· l'istituzione del divieto di fermata eccetto veicoli N.B.C. sul lato Est nel tratto compreso tra via Biancamano e via Arcivescovado;
E) in via San Francesco d'Assisi,
dal 06.02.06 al 02.03.06
· l'istituzione del divieto di transito eccetto autorizzati e divieto di fermata sul lato Est eccetto veicoli N.B.C. nel tratto compreso tra via Lascaris - via Arcivescovado;
F) in via
Arsenale, dal 06.02.06 al 02.03.06
· la sospensione della via riservata ai mezzi pubblici tra via Lascaris - corso Matteotti;
G)
in via Conte Rosso, dal 06.02.06 al 02.03.06
· l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare da Ovest verso Est;
H) in piazza
Solferino, a far tempo dalla data del presente provvedimento e sino al 01.03.06
· l'istituzione di area riservata al capolinea GTT - Turismo Bus sul lato Nord della banchina centrale in prossimità dell'ideale protendimento di via Cernaia, per una lunghezza complessiva di m 20;
con la precisazione che, per esigenze connesse con la fluidità o la sicurezza della circolazione, gli agenti della Polizia Municipale e delle Forze dell'Ordine potranno disporre ulteriori provvedimenti, necessari a risolvere situazioni contingenti, prescindendo dalla segnaletica in atto e che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni, osservando le seguenti modalità:
a. l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d'avviso, da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;
b. che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare l'incolumità pubblica;
· la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, nonché la posa d'idonea segnaletica di preavviso ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente fino a cessate esigenze;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE ESERCIZIO
(Dott.ssa Luisella NIGRA)