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ORDINANZA N. 260 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 30 |
LOCALITÀ nuova strada sul proseguimento di via Paolo Veronese |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 5 |
Del 24.01.2006 |
LB/VARIE06/veronese |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7 e 42 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme
sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la richiesta del
Settore Urbanizzazioni;
Ritenuta la necessità, per ragioni
di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
A) nella strada di nuova realizzazione situata
sul proseguimento di via Paolo Veronese e compresa tra via Ala di Stura e via
Scialoja
la posa in opera di sistemi di rallentamento della velocità ad effetto ottico, realizzati mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche rifrangenti, come indicato al comma 2 dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, e precisamente:
sulla
semicarreggiata SUD:
a) a m 36.00 circa ad OVEST della rotatoria situata all'intersezione con via Reiss Romoli interno 81,
b) a m 33.00 circa ad OVEST della rotatoria situata all'intersezione con via Scialoja,
sulla semicarreggiata NORD: a m 36.00 circa ad EST della rotatoria situata all'intersezione con via Reiss Romoli interno 81;
la posa in opera di sistemi di rallentamento della velocità ad effetto ottico, realizzati mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche rifrangenti, come indicato al comma 2 dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, sulla semicarreggiata OVEST a m 35.00 circa a NORD della rotatoria situata all'intersezione con la nuova strada di cui al suddetto punto A);
C) la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione
dei sistemi di rallentamento della velocità, in relazione alla loro natura, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
(Dott.ssa Luisella NIGRA)