|
ORDINANZA N. 244 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 28 |
LOCALITÀ Via ZINO ZINI |
|
CIRCOSCRIZIONE
N. 9 |
del
23.01.2006 |
SB/VARIE06/zino2 |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Considerato che sono stati
ultimati i lavori relativi al nuovo assetto viabile in via Zino Zini;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Zino Zini
1)
l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare con andamento:
a) nella carreggiata est, da sud verso nord;
b) nella carreggiata ovest, da nord verso sud;
2)
l'istituzione
di un parcheggio nell'area delimitata ad ovest da via Zino Zini, ad est
dall'area Ferroviaria e a sud dal fabbricato contraddistinto con il n.c. 139;
3)
l'istituzione
del senso unico di circolazione veicolare nella carreggiata dell'area di
parcheggio di cui al suddetto punto 2), con andamento da sud verso nord;
4)
l'istituzione
del divieto di sosta permanente, con sosta consentita negli appositi spazi
demarcati e/o attrezzati nell'area di parcheggio di cui al punto 2):
a)
sul
lato est, per un tratto di m 179 circa a partire da m 132 circa a nord del
fabbricato contraddistinto con il n.c. 139 e procedendo verso nord, con
disposizione "a spina", e per un tratto di m 102 circa, riservato agli autobus
extraurbani, a partire da m 28 circa a nord del fabbricato contraddistinto con
il n.c. 139 e procedendo verso nord, con disposizione "a spina";
b)
sul
lato ovest, per un tratto di m 125 circa a partire da m 133 circa a nord del
fabbricato contraddistinto con il n.c. 139 e procedendo verso nord, di cui m 70
circa con disposizione "a spina" e m 55 circa con disposizione "in fila";
5) la pubblicità dei
suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali
e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che
la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
(Dott.ssa Luisella NIGRA)