-- |
ORDINANZA N. 237 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.
21 |
LOCALITÀ Via DE SONNAZ |
|
CIRCOSCRIZIONE
N. 1 |
del 23.01.2006 |
SB/VARIE05/desonnaz |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista
l'ordinanza n. 320 prot. n. 305 del 9.3.1994 con la quale era stato istituito
in via De Sonnaz il divieto di sosta dalle ore 8 alle ore 16.30 dei giorni
feriali eccetto il sabato, con sosta in fila riservata esclusivamente ai
veicoli muniti di speciale contrassegno e/o ai veicoli al servizio di persone
motulese individuati dal segnale "simbolo di accessibilità", sul lato sud della
via per un tratto di m 16 partendo da m 1 ad est del passo carrabile
contraddistinto con il n.c. 18/A e procedendo verso sud/est;
Vista la segnalazione della
Circoscrizione 1 Centro-Crocetta - Servizio Sociale;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via De Sonnaz
1)
l'istituzione
della sosta a pagamento sul lato sud della via per un tratto di m 16 a partire
da m 1 ad est del passo carraio contraddistinto con il n.c. 18/A e procedendo
verso est, con disposizione "in fila", con le modalità stabilite dall'ordinanza
n. 432 prot. n. 399 del 23.3.1995 e s.m.i.;
2)
la
revoca dell'ordinanza n. 320 prot. n. 305 del 9.3.1994 meglio specificata in
premessa;
3)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
(Dott.ssa Luisella NIGRA)