ORDINANZA N. 193  

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

 

SETTORE ESERCIZIO

n.ro progr. 151 T 

LOCALITÀ :parcheggio Stura

data 18.01.2006

CIRCOSCRIZIONE N. 1

 

SC/23/A/olimpiade/stura

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159  del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Vista la segnalazione della Divisione Infrastrutture e Mobilità - Settore Mobilità relativa alla sosta per i bus turistici in occasione dei "XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006" ;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale in data 20.12.2005, n. mecc. 2005 12141/103 recante l'oggetto: "XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 - Individuazione spazi pubblici necessari allo svolgimento dei Giochi - Approvazione schema di convenzione con Toroc per l'utilizzo dei con esenzione canone ex art.14 regolamento Cosap";

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

 

dal 27.01.2006 al 1.03.2006

sull'area esistente in prossimità della stazione ferroviaria "Stura" adiacente alle ex case Snia, e delimitato a Ovest dall'interno 491 di c.so Vercelli, a Nord dalla ferrovia Torino - Milano ed a Est dal cavalcavia autostradale

 

·        l'istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta consentita esclusivamente ai bus turistici e comitive spettatori con disposizione in linea nelle sei carreggiate esistenti, partendo da Nord per un tratto di m. 45 sulla prima carreggiata, per un tratto di m. 40 sul lato Nord della seconda carreggiata, per un tratto di m. 30 sulla terza e quarta carreggiata, per un tratto di m. 15 sulla quinta carreggiata e per un tratto di m. 15 sul lato Nord della sesta carreggiata;

 

·        la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, nonché la posa d'idonea segnaletica di preavviso ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente fino a cessate esigenze;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ESERCIZIO

(Dott.ssa Luisella NIGRA)


 numero assegnato dall'Albo Pretorio

 numero progressivo Ordinanze Temporanee

 controllare correttezza articoli