CITTÀ DI TORINO
n.ro progr. 151 T |
LOCALITÀ :parcheggio Stura |
data 18.01.2006 |
CIRCOSCRIZIONE N. 1 |
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SC/23/A/olimpiade/stura |
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista la segnalazione della Divisione Infrastrutture e Mobilità - Settore Mobilità relativa alla sosta per i bus turistici in occasione dei "XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006" ;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale in data 20.12.2005, n. mecc. 2005 12141/103 recante l'oggetto: "XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 - Individuazione spazi pubblici necessari allo svolgimento dei Giochi - Approvazione schema di convenzione con Toroc per l'utilizzo dei con esenzione canone ex art.14 regolamento Cosap";
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
dal 27.01.2006 al 1.03.2006
sull'area esistente in prossimità della stazione ferroviaria "Stura"
adiacente alle ex case Snia, e delimitato a Ovest dall'interno 491 di c.so
Vercelli, a Nord dalla ferrovia Torino - Milano ed a Est dal cavalcavia
autostradale
·
l'istituzione del divieto di sosta permanente, con
sosta consentita esclusivamente ai bus turistici e comitive spettatori con disposizione
in linea nelle sei carreggiate esistenti, partendo da Nord per un tratto di m.
45 sulla prima carreggiata, per un tratto di m. 40 sul lato Nord della seconda
carreggiata, per un tratto di m. 30 sulla terza e quarta carreggiata, per un
tratto di m. 15 sulla quinta carreggiata e per un tratto di m. 15 sul lato Nord
della sesta carreggiata;
· la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, nonché la posa d'idonea segnaletica di preavviso ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente fino a cessate esigenze;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE
DEL SETTORE ESERCIZIO
(Dott.ssa Luisella NIGRA)